ISSN 2385-1376
Testo massima
È erronea la pronuncia del Giudice di secondo grado che accolga una domanda fondata su un fatto giuridico costitutivo del diritto radicalmente diverso da quello dedotto in primo grado ed idoneo ad introdurre un nuovo tema di indagine. Tale domanda, invero, è inammissibile in quanto proposta in violazione dell’art. 345 c.p.c. e del divieto di ius novorum in appello.
È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione ribadisce nella sentenza indicata in epigrafe.
Nel caso di specie, il Condominio Sempronio citava in giudizio la condomina Mevia per alterazione della facciata esterna condominiale in quanto era stata creata ex novo una finestra in vetro non allineata con le entrate degli altri appartamenti del fabbricato; tra l’altro, Mevia veniva chiamata in giudizio anche per aver spostato il proprio bagno su un soppalco, costruito anch’esso ex novo, in violazione dell’art. 4 del Regolamento Condominiale.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea in quanto il mutamento della facciata esterna non alterava in alcun modo il decoro architettonico dello stabile; in relazione, poi, alla violazione dell’art. 4, statuiva che il predetto si riferisse a beni condominiali e non ai servizi privati.
Contro il rigetto della domanda, il Condominio Sempronio proponeva gravame alla Corte d’Appello, la quale, accogliendo il ricorso, rilevava che il giudice di prime cure si era limitato ad escludere l’alterazione del decoro architettonico, senza considerare la violazione dell’art. 4 del Regolamento Condominiale che vietava modifiche o innovazioni delle facciate esterne; eccezione, questa, dedotta per la prima volta in appello. L’alterazione della facciata esterna, infatti, era stata denunciata in quanto pregiudizievole al decoro architettonico; pertanto, essendo stato escluso tale pregiudizio dal giudice di primo grado, la succitata alterazione non poteva essere fatta valere dal Condominio in appello sotto il diverso profilo della violazione del divieto di alterare le facciate, in quanto la violazione dell’art. 4 era stata dedotta soltanto con riferimento allo spostamento del bagno.
Alla luce di tali motivi, pertanto, su impulso della condomina Mevia, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice del gravame ha accolto una domanda fondata sulla violazione di una norma regolamentare non proposta in primo grado, pertanto, in aperta violazione dell’art. 345 c.p.c.
In particolare, tale articolo, disciplinando il divieto di “ius novorum” in appello, stabilisce che “nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”. A tal riguardo, la giurisprudenza ha poi precisato che è domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un “petitum” diverso e più ampio, oppure una diversa “causa petendi”, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 6/2014