In applicazione del combinato disposto degli artt. 348, 347 e 165 c.p.c., viene ribadita la possibilità di rilevare d’ufficio l’improcedibilità della domanda qualora la costituzione in giudizio avvenga oltre i termini perentori previsti dal codice di rito, anche se non rilevata dalle parti.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Firenze, Pres. Monti, Rel. Mori, nella sentenza n. 498 dell’11 marzo 2022.
Nel caso di specie, nell’ambito di un contratto di mutuo, una banca avevano impugnato la sentenza emessa di primo grado ritenendo che fossero stati applicati tassi usurari con la conseguente conversione del contratto ex art. 1865 co. 2 c.c. Conseguentemente, sul medesimo presupposto, sarebbero risultate nulle le fideiussioni. Nel merito, veniva altresì rilevata d’ufficio la nullità dell’impugnazione per il mancato rispetto dei termini prescritti dal codice di procedura civile.
In tema di appello, assume rilevanza l’applicazione delle norme procedurali relative ai termini perentori entro cui le parti sono tenute a costituirsi in giudizio.
Infatti, i termini dettati dall’art. 165 c.p.c. vanno interpretati in maniera puntuale e rigida, rilevando che – per la costituzione in giudizio delle parti – sarà necessario effettuare l’iscrizione a ruolo entro 10 giorni.
Laddove tale termine non venisse rispettato, il Giudice, anche in mancanza di contestazione ad opera di una delle parti, può rilevare tale questione preliminare che travolge l’intero giudicato.
Il giudice d’appello non deve preventivamente sottoporre la questione alla difesa dell’appellante, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio per cui sussistere la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
Tale interpretazione si fonda sul presupposto che trattandosi di una questione processuale, in relazione alla quale l’ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sarebbe comunque esperibile dalle parti l’impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ha dichiarato improcedibile l’appello con confermato della sentenza appellata.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APPELLO: INAMMISSIBILE IL GRAVAME PRIVO DI CENSURE SPECIFICHE ED ADEGUATE
IL DIFETTO DI SPECIFICITÀ DELLA MOTIVAZIONE È RILEVABILE ANCHE D’UFFICIO
Sentenza | Corte d’Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. C. De Martin – Rel. M. R. Di Girolamo | 07.01.2016 | n.12
NON EQUIVALE AD APPROFITTAMENTO IL FATTO CHE LA BANCA PRETENDA DELLE GARANZIE PER L’EROGAZIONE DEL CREDITO
Ordinanza Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Rel. Giulio Cataldi 06-02-2014 n.598
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