Testo massima
È inammissibile l’impugnazione della sentenza di condanna effettuata mediante raccomandata telematica.
Non vale come mezzo di impugnazione l’appello notificato mediante il servizio di raccomandate on-line di Poste italiane, in quanto l’ufficio giudiziario non è messo nella condizione di verificare l’autenticità e la provenienza dell’atto pervenutogli.
Questo è il principio sotteso alla sentenza n. 7337 pronunziata dalla Cassazione Penale, sezione terza, in data 31 gennaio 2014 e pubblicata il 17 febbraio 2014.
La Corte di Cassazione si è espressa in merito al ricorso proposto da un imputato avverso la decisione della Corte di Appello di Roma che dichiarava inammissibile, perché tardivo, il gravame proposto dal difensore dello stesso tramite il servizio telematico delle Poste Italiane.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, prima della scadenza del termine di 15 giorni per proporre appello, al Tribunale non era pervenuto alcun atto in originale. Inoltre, quello spedito a mezzo di raccomandata on line era privo di sottoscrizione originale e pertanto invalido.
Gli ermellini hanno ribadito infatti, il principio già consolidato in giurisprudenza secondo il quale la sottoscrizione dell’atto con cui viene proposta l’impugnazione costituisce un requisito formale indeclinabile, in quanto consente di riferire, in modo univoco e certo, la dichiarazione di volontà ivi contenuta, ad uno dei soggetti legittimati all’atto medesimo.
Il Supremo Collegio ha affermato, altresì, la non ammissibilità dell’impugnazione presentata con modalità tali da non garantire certezza in ordine all’identità dell’impugnante ed in relazione all’autenticità della provenienza del ricorso. Il mezzo utilizzato rientra sicuramente tra quelli previsti nell’art. 583 c.p.p., ma, nella sostanza, è privo di quelle garanzie inderogabilmente richieste per proporre gravame.
La Suprema Corte ha dunque precisato che «la spedizione dell’impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio Internet di posta raccomandata «online», non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in originale, in quanto si sostanzia nell’inoltro di un testo o un’immagine in formato digitale che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell’atto d’impugnazione».
Di fronte ai rischi così delineati, la garanzia prevista dal sistema delle raccomandate via internet, fornita dal sito delle Poste Italiane, non è sufficiente ad accertare che chi chiede l’accesso sia la stessa persona che abbia effettivamente spedito il testo del ricorso. La possibilità, consentita tramite la spedizione di raccomandata on line, di inviare un testo redatto o di allegare un file non offre acuna sicurezza in tal senso.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
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Testo del provvedimento
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