Si ringrazia per la segnalazione l’avvocato Ascanio Amenduni del Foro di Bari
In caso di pronunzia di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per mancato espletamento del procedimento di mediazione, il debitore appellante ha l’onere di riproporre i motivi di merito esaminati dal giudice di primo grado, a pena di inammissibilità dell’appello.
In materia di procedura civile, deve ritenersi inammissibile l’atto di impugnazione nel quale l’appellante si sia limitato a censurare le ragioni di rito esposte in sentenza, senza richiamare le questioni di merito da censurare.
L’impugnazione con la quale siano dedotti esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.
Al di fuori di tali casi, l’appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte – Rel. Dellosso nella sentenza n. 1183 del 19 luglio 2023.
Accadeva che un Istituto bancario otteneva decreto ingiuntivo in forza di un contratto di finanziamento e che tale provvedimento veniva opposto dal debitore, che eccepiva la nullità, l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità credito ex adverso azionato e in via subordinata, la nullità del contratto di finanziamento per usurarietà e/o per indeterminatezza dei tassi di interessi convenuti ed applicati per cui chiedeva dichiararsi nullo, privo di qualsiasi efficacia giuridica.
Alla prima udienza, il giudice dichiarava l’opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e rinviava la causa ad altra data, invitando le parti a porre in essere il procedimento di mediazione obbligatoria entro trenta giorni dalla data di udienza, che non veniva incardinato.
L’opposizione veniva dichiarava improcedibile per mancato espletamento del procedimento di mediazione da parte del debitore ingiunto.
Avverso tale decisione veniva proposto appello dal debitore per un unico motivo in rito censurando la decisione del primo giudice per aver dichiarato improcedibile l’opposizione sul rilievo del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, disposta in seno alla prima udienza, ritenendo che tale onere era a carico del creditore opposto come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite n.19596 del 18.09.2020.
La Corte dichiarava l’appello inammissibile, perché esso si era limitato ad impugnare la sentenza per l’errore, in rito, d’aver ritenuto onere dell’opponente, anziché dell’opposta banca, l’instaurazione della mediazione obbligatoria, senza censurare la parte di merito della sentenza, come era viceversa necessario.
In particolare la Corte riteneva che vi fosse l’obbligo per l’appellante di riproporre i motivi di merito esaminati dal giudice di primo grado, a pena di inammissibilità dell’appello al fine di assolvere al rispetto del requisito di specificità dell’atto di appello in relazione appunto ai profili di merito della pretesa fatta valere in giudizio.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte rigettava l’appello, con condanna del debitore alle spese processuale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NELL’ATTO DEVE AFFIANCARSI ALLA PARTE VOLITIVA UNA PARTE ARGOMENTATIVA CHE CONFUTI LE RAGIONI ADDOTTE DAL PRIMO GIUDICE
Sentenza | Corte d’Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio | 27.03.2019 | n.441
APPELLO: INAMMISSIBILE IL GRAVAME PRIVO DI CENSURE SPECIFICHE ED ADEGUATE
IL DIFETTO DI SPECIFICITÀ DELLA MOTIVAZIONE È RILEVABILE ANCHE D’UFFICIO
Sentenza | Corte d’Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. C. De Martin – Rel. M. R. Di Girolamo | 07.01.2016 | n.12
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/appello-inammissibile-il-gravame-privo-di-censure-specifiche-ed-adeguate
NON EQUIVALE AD APPROFITTAMENTO IL FATTO CHE LA BANCA PRETENDA DELLE GARANZIE PER L’EROGAZIONE DEL CREDITO
Ordinanza Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Rel. Giulio Cataldi 06-02-2014 n.598
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/filtro-in-appello-vaglio-di-ammissibilita-di-merito-requisiti-generico-richiamo-alle-difese-di-primo-grado-rigetto.html
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