ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi dell’art. 345 del codice di procedura civile, nel giudizio di appello sono ammesse esclusivamente le prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre in precedenza per cause ad esse non imputabili, nonché di quelle indispensabili ai fini della decisione.
Così ha statuito la Corte di Cassazione, I sezione civile, Presidente Dott. Rordorf, con sentenza n. 22044 del 17 ottobre 2014.
Nel caso di specie la ricorrente lamentava l’illegittimità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 345, co. 3, c.p.c. – anche in relazione all’art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. – nella parte in cui, dichiarata inammissibile la produzione della documentazione integrativa depositata in appello, ne aveva ingiustificatamente escluso l’indispensabilità.
Confutando tale ricostruzione logico-giuridica, la S.C. ha ribadito il principio di unità ed infrazionabilità della prova secondo cui sono inammissibili nel giudizio di impugnazione i mezzi di prova nuovi, dei quali non sia stata precedentemente richiesta l’ammissione.
L’art. 345 c.p.c. subordina l’ammissione di nuove prove in appello alla condizione che il Collegio le ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero, in alternativa, che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
La norma in questione ha l’effetto di rendere inutilizzabile in secondo grado la prova, anche documentale, la quale risulti preordinata – anche in via indiretta – a completare, contrastare o confortare le risultanze della prova già oggetto di deduzione ed assunzione in prime cure.
L’ammissione di nuove prove nel giudizio di appello rappresenta dunque un’eccezione alla regola, eccezione che necessita di una specifica motivazione del giudice di secondo grado in merito alle valutazioni che lo portino a considerare indispensabili le medesime ai fini della decisione.
A giudizio della Cassazione non è tuttavia necessaria alcuna specificazione del giudice dell’impugnazione nel caso in cui, in conformità con il principio generale, questi si limiti sic et simpliciter a dichiarare inammissibile il nuovo strumento probatorio.
Pertanto la Corte, dopo aver rigettato il ricorso per infondatezza, ha confermato la sentenza di appello e condannato la ricorrente alla rifusione integrale delle spese processuali.
Testo del provvedimento
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