Le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell’ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d’ufficio, e, quindi, possono condizionare l’appello incidentale all’accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l’impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito), giacché, se l’appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l’appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole relativamente all’oggetto della controversia.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Tedesco, con l’ordinanza n. 5134 del 21.02.2019.
Tre fratelli hanno chiamato in giudizio il Comune, per accertare l’usucapione e, in via subordinata, la declaratoria del loro diritto di ottenere la retrocessione di due beni immobili, oggetto di altrettanti provvedimenti di espropriazione e poi assegnati ad un’associazione di volontariato. I due enti, nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto l’infondatezza della domanda attorea. In primo grado, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda principale di usucapione ed accolto quella subordinata di retrocessione dei beni.
Contro tale sentenza, hanno proposto appello il Comune e l’associazione, mentre i tre fratelli hanno proposto appello incidentale subordinato relativamente al capo di sentenza che aveva rigettato la loro domanda di usucapione. Tale appello è stato analizzato in via prioritaria dalla Corte d’Appello, per il suo carattere assorbente, ed è stato accolto.
Avverso la sentenza di secondo grado, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il Comune e l’associazione. I tre fratelli hanno resistito con distinti controricorsi.
Merita particolare attenzione il secondo motivo di ricorso presentato dal Comune, il cui accoglimento da parte della Suprema Corte ha comportato l’assorbimento delle altre censure. L’ente ha infatti rilevato che l’appello incidentale dei fratelli era stato espressamente condizionato, pertanto la Corte d’Appello avrebbe dovuto prima decidere sull’appello principale, non potendolo esaminare preliminarmente.
La Cassazione, riprendendo un orientamento consolidato, ha ribadito che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Pertanto, nel caso in cui le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Nel caso di specie, invece, gli appellanti incidentali avevano espressamente qualificato l’impugnazione come condizionata o subordinata agli appelli principali delle controparti. Per cui la Corte d’Appello non avrebbe potuto esaminarla in via prioritaria, ma avrebbe dovuto rispettare l’ordine delle questioni stabilito dalle parti, in virtù del principio dispositivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APPELLO INCIDENTALE: È “TEMPESTIVO” SE LA PARTE A CUI VIENE NOTIFICATO L’APPELLO PRINCIPALE, OSSERVA I TERMINI DI CUI AGLI ARTT.325 E 327 CPC
LA PARTE PUÒ ALTERNATIVAMENTE ISCRIVERE A RUOLO LA CAUSA NEL TERMINE DELL’ART.325 CPC, OVVERO PROPORRE L’IMPUGNAZIONE CON CITAZIONE NOTIFICATA ENTRO LO STESSO TERMINE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione terza | 01.04.2014 | n.7519
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