ISSN 2385-1376
Testo massima
LA MASSIMA
La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione civile, Sezione Terza con la sentenza n. 14085 del 20 giugno 2014.
IL CASO
Un calciatore assumeva un incarico di collaborazione quale “testimonial” per un ENTE FIERA, per un certo corrispettivo annuo. L’importo veniva pagato solo per la prima annualità e, conseguentemente, il calciatore proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’Ente.
A seguito di opposizione dell’Ente, il Tribunale revocava il decreto e condannava il calciatore al risarcimento dei danni conseguiti all’inesatto adempimento del contratto, danni da determinarsi in separato giudizio.
A questo punto, il calciatore proponeva appello nei confronti dell’Ente, appellante incidentale, e la Corte adita in riforma della decisione di primo grado, respingeva l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall’ENTE FIERA e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi.
L’Ente ricorreva per cassazione lamentando, precisamente col sesto motivo di ricorso, che la Corte d’Appello non si fosse pronunciata su una questione sollevata già in primo grado e ripresa con la comparsa di risposta in grado di appello.
In particolare, la Corte d’Appello non pronunciava sulla questione secondo cui la pretesa del calciatore fosse addirittura superiore a quanto pattuito con l’ENTE FERIA. Invero, la sentenza nulla diceva al riguardo limitandosi solo a rigettare l’opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo.
Il calciatore controricorrente deduceva che alcuna domanda era stata proposta dall’ENTE FIERA per la riforma della sentenza di primo grado.
La censura è stata accolta dalla Cassazione con la sentenza in commento che investe una problematica di grande interesse e di estrema delicatezza.
Infatti, secondo gli Ermellini, nel caso di specie non occorreva un appello incidentale dal momento che la parte era risultata totalmente vittoriosa in primo grado e, pertanto, appariva sufficiente al fine di onerare la Corte del suo esame, che la questione venisse riproposta così come avvenuto nella comparsa di risposta depositata in sede di gravame.
IL COMMENTO
Ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La norma in commento, limitandosi a sancire che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, detta una disciplina lacunosa, perché non chiarisce in che modo debba avvenire la riproposizione.
Pertanto, appare necessario distinguere il caso in cui le domande e le eccezioni proposte in primo grado siano state rigettate, da quello in cui esse siano state assorbite, vale a dire non siano state esaminate.
Infatti, nel primo caso la riproposizione deve avvenire con la proposizione dell’appello, principale o incidentale, eventualmente condizionato, con le relative e necessarie censure, dal momento che solo rispetto ad esse si può predicare l’esistenza della soccombenza che integra l’interesse all’impugnazione; nel secondo, e cioè in caso di assorbimento, la riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell’appellato, è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito e concerne soltanto le domande volte ad ottenere la conferma della sentenza di primo grado e non una riforma.
La ratio della norma è stata oggetto di dettagliata analisi nella giurisprudenza di legittimità facendo leva sulla differenza tra soccombenza pratica e soccombenza teorica.
Infatti, è stato più volte ribadito che “l’interesse ad impugnare sussiste solo in presenza della soccombenza pratica, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all’avversario, ed abbia quindi concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, a vantaggio della controparte. Una situazione di soccombenza in primo grado che sia invece soltanto teorica – ravvisabile quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, od anche abbia visto accolte le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate – non fa sorgere l’interesse ad appellare, e non legittima un’impugnazione, nè principale, nè incidentale, ma impone alla parte, vittoriosa nel merito, soltanto l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande e ad eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c.” (sul punto Cass. civ. Sez. Unite, 24-05-2007, n. 12067; Cass. civ. Sez. Unite, 02-07-2004, n. 12138; Cass. civ. Sez. Seconda, 06-05-2005, n. 9400).
La giurisprudenza identifica con chiarezza la parte che ha l’onere di proporre l’appello incidentale e quella che invece può limitarsi a riproporre le domande e le eccezioni ai sensi della norma in commento: la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve (non ne avrebbe l’interesse) proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di rispostama anche nelle successive difese, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, 06-11-2013, n. 24989) ma non nella comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. I, 17-09-2004, n. 18737).
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza in relazione al sesto motivo di ricorso qui analizzato, rinviando alla Corte territoriale anche in ordine alla determinazione delle spese di giudizio.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 515/2014