ISSN 2385-1376
Testo massima
La procura alle liti rilasciata in calce alla copia dell’atto di appello notificato dall’avversario è valida ai fini della proposizione di appello incidentale, quando contenga la specifica dizione “in ogni stato e grado del presente giudizio”.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza n.525 del 14 /01/2014.
Nella specie, il Tribunale di Napoli, riformando la pronuncia del Giudice di Pace in primo grado, aveva accolto l’appello incidentale proposto da una società di assicurazioni e rigettato quello proposto dall’appellante in via originaria.
L’appello incidentale era stato presentato dall’avvocato della suddetta società assicuratrice sulla base della procura alle liti rilasciata in calce alla copia della citazione notificata dalla controparte.
L’ originario appellante, dunque, proponeva ricorso per cassazione avverso tale provvedimento del Tribunale, adducendo, tra gli altri, il motivo per cui in mancanza di un mandato difensivo ad hoc il proposto appello incidentale doveva considerarsi inammissibile.
Ebbene il Supremo Collegio, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha ribadito che il difensore dell’appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall’art. 83 c.p.c., comma 3, in quanto la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa è attribuita al difensore direttamente dall’art. 84 c.p.c. e non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non un’attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazione, con la conseguenza che la natura dell’atto con il quale viene conferita, o la sua collocazione formale, non costituiscono elementi idonei a limitare l’ambito dei poteri del difensore.
La Corte ha poi precisato che, essendo la procura alle liti ex art. 83 cpc soggetta all’interpretazione ermeneutica stabilita per gli atti di parte, deve per questo essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, con la conseguenza che anche il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello.
Sulla scorta di tale principio, dunque, i Giudici di piazza Cavour sono addivenuti al rigetto integrale del ricorso affermando la validità della procura alle liti rilasciata in calce alla copia dell’atto di appello notificato dall’avversario anche ai fini della proposizione di appello incidentale.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4154/2008 proposto da:
T.G. (OMISSIS), domiciliato ex lege UcL 22/10/2013 in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI PU CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS S.P.A. IN L.C.A. in persona del Dr. D.F. nella qualità di Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS),, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS), in ROMA il 26/2/2010, rep. n. 12287;
– controricorrente –
e contr
o
A.L., (OMISSIS), S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10828/2007 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/11/2007, R.G.N. 2966/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/11/2007 il Tribunale di Napoli, rigettato il gravame interposto dal Sig. T.G., in accoglimento dell’appello in via incidentale spiegato dalla società (OMISSIS), s.p.a. in l.c.a. e in conseguente totale riforma della pronunzia G. di P. Napoli n. 3863/2005, rigettava la domanda dal primo originariamente proposta nei confronti del sig. P. S. e quindi del sig. A.L., nonchè della predetta compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell’autovettura VW Polo tg.
(OMISSIS), e della società Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il T. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso la società (OMISSIS), s.p.a. in l.c.a..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 MOTIVO il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che il giudice dell’appello non abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello del T. per mancata esposizione delle ragioni su cui si fondava l’interposto gravame di merito.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: “1) accerti la Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.;
2) accerti la Corte se vi è stata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la inammissibilità dell’appello incidentale per la sua assoluta genericità; 3) pertanto, dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, ai fini della validità dell’appello incidentale, è sufficiente o meno che l’atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, oppure è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta dall’altro lato esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellato incidentale, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime”.
Con il 3 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 331, 332, 333, 343 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che, “visto l’appello incidentale proposto nella comparsa di costituzione della Compagnia appellata”, il giudice dell’appello “avrebbe dovuto assegnare un termine per la notifica della stessa comparsa contenente l’appello incidentale nei confronti degli altri appellati rimasti contumaci”.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: “1) accerti la Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 331, 332, 333 e 343 c.p.c.; 2) accerti la Corte se vi è stata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata notifica della comparsa di risposta e contestuale appello incidentale nei confronti degli appellati rimasti contumaci; 3) pertanto, dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se la comparsa di risposta con contestuale appello incidentale debba essere o meno notificata agli appellati rimasti contumaci nel termine che il giudice deve assegnare a questo scopo”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza della propria tesi difensiva.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello incidentale e alla relativa notifica , limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua il ricorrente non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto ai pure denunziati vizi di motivazione, i motivi invero non recano affatto la prescritta “chiara indicazione” – secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì violativa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Con il 2 MOTIVO il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 343 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che il giudice dell’appello non abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale di controparte per la “mancanza di un mandato difensivo ad hoc, in quanto la convenuta, S.p.A. (OMISSIS), in l.c.a., si è costituita in giudizio giusta procura in calce all’originario atto di citazione (vedasi pag.
1 rigo 5 della comparsa di risposta e di costituzione depositata dalla Convenuta Compagnia il giorno 10.3.2006)”.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto posto in rilievo come questa Corte, anche a Sezioni Unite, abbia già avuto modo di affermare che secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, idonea a dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost., il difensore dell’appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall’art. 83 c.p.c., comma 3, in quanto la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa è attribuita al difensore direttamente dall’art. 84 c.p.c. e non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non un’attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazione, con la conseguenza che la natura dell’atto con il quale od all’interno del quale viene conferita, o la sua collocazione formale, non costituiscono elementi idonei a limitare l’ambito dei poteri del difensore (v. Cass., Sez. Un., 14/9/2010, n. 19510. E, conformemente, Cass., 31/8/2011, n. 17883; Cass., 18/4/2013, n. 9463).
Atteso che l’interpretazione della procura alle liti di cui all’art. 83 c.p.c. è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dall’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio (v. Cass., 9/6/2005, n. 12170), si è per altro verso posto in rilievo che il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello, senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, salvo che dal contesto dell’atto non risulti l’esistenza di elementi limitativi (v. Cass., 5/5/2010, n. 10813;
Cass., 30/5/2003, n. 8760; Cass., 7/1/2003, n. 40; Cass., 28/6/2000, n. 8806), va per altro verso ribadito che anche allorquando la procura sia rilasciata in calce o a margine di un atto del processo diverso da quelli elencati all’art. 83 c.p.c., comma 3, che come nella specie venga depositato al momento della costituzione in giudizio senza contestazione di controparte l’instaurazione del rapporto processuale è invero valida e rituale, in considerazione dell’uguale raggiungimento degli scopi perseguiti dalla legge con la prescrizione di dette formalità, sicchè una volta convalidata con le suindicate modalità nel giudizio di primo grado tale procura esplica in esso di tutti i suoi effetti e ove conferisca esplicitamente anche la facoltà di proporre appello è efficace altresì per l’esercizio dei poteri da parte del medesimo difensore nel processo di secondo grado (cfr., con riferimento ad ipotesi di procura rilasciata in calce alla copia della citazione di primo grado notificata, Cass., 15/9/1982, n. 4887. Cfr. altresì, da ultimo, Cass., 5/5/2011, n. 9921).
Orbene, nel considerare idonea a proporre appello incidentale la procura alle liti rilasciata in calce alla copia della citazione notificata nel primo grado di giudizio con la specifica dizione “in ogni stato e grado del presente giudizio”, dei suindicati principi la corte di merito ha nel caso fatto invero piena e corretta applicazione.
All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente società (OMISSIS), s.p.a. in l.c.a..
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 75/2014