ISSN 2385-1376
Testo massima
“È valida la costituzione in appello con velina se poi segue il deposito dell’originale notificato: è procedibile l’impugnazione con la copia informale laddove l’iscrizione a ruolo della causa è possibile ancor prima che si perfezioni la notificazione.”
Questo è il principio di diritto statuito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2875 del 10/02/2014 in ordine alle modalità di costituzione in appello dell’appellante.
L’ordinanza in commento trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dalla prefettura di Reggio Calabria avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato improcedibile l’appello della stessa proposto contro una sentenza del giudice di pace.
In particolare, la Corte territoriale non aveva ritenuto valida la costituzione della prefettura, poichè avvenuta con il deposito di una copia dell’atto di appello priva di indicazione circa la sua avvenuta notificazione, mentre il deposito dell’originale dell’atto di appello notificato era avvenuto fuori termine.
Ebbene, i giudici di legittimità, chiamati a pronunziarsi sul caso de quo, hanno ribadito un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’improcedibilità è sanzionata per l’inosservanza del termine di costituzione ma non anche per l’inosservanza delle forme di costituzione. Pertanto, non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una cd. velina dell’atto d’appello in corso di notificazione – priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla velina.
I giudici del palazzaccio, dunque, hanno ribadito che per effetto del combinato disposto degli artt. 156 e 348 c.p.c. è possibile escludere dal novero delle cause di improcedibilità dell’appello le mere irregolarità formali di costituzione.
L’art. 348 c.p.c., invero, indica tassativamente le cause di improcedibilità dell’appello e, proprio in ordine alla costituzione nel procedimento di secondo grado, stabilisce che l’improcedibilità può essere dichiarata solo nel caso in cui la costituzione avvenga fuori i termini di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, gli ermellini, ritenuto fondato il ricorso della prefettura di Reggio Calabria, hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altro giudice.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 105/2014