La costituzione dell’appellante nel termine senza il deposito dell’originale della citazione, bensì con una c.d. “velina”, non implica di per sé l’improcedibilità dell’appello.
La mancata osservanza delle forme prescritte, invero, determina un’ipotesi di nullità sanabile dall’ appellante fino all’udienza di comparizione di cui all’art. 350, comma 1 c.p.c..
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Pres. Canzio – Rel. Frasca con sentenza n. 16598 del 05/08/2016.
Il titolare di una ditta agiva in giudizio per il pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile, nonché per l’indennità di mancato guadagno e la restituzione della ritenuta di garanzia.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda.
La parte parzialmente soccombente notificava al creditore un primo atto di appello.
Successivamente ne notificava un secondo e il giorno successivo provvedeva all’iscrizione a ruolo di questo secondo appello mediante deposito della c.d. “velina” della citazione di appello.
L’appellato procedeva dunque ad iscrivere a ruolo il primo appello, chiedendo la declaratoria d’improcedibilità della prima impugnazione ed eccependo l’inammissibilità della seconda.
La Corte d’Appello di Roma, riuniti gli appelli, rigettate entrambe le difese processuali dell’appellato, riformava la decisione di primo grado, rigettando integralmente la domanda dell’originario attore, il quale proponeva ricorso per Cassazione.
In relazione alle questioni di diritto relative all’improcedibilità ed inammissibilità dell’appello, la seconda sezione civile, con ordinanza interlocutoria, rilevava l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici e rimetteva il ricorso al Primo Presidente affinché valutasse l’opportunità di assegnarne la trattazione alle Sezioni Unite.
Invero, secondo un primo orientamento, è necessario che fin dall’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado si depositi l’atto di citazione con la relazione di notificazione alla controparte.
Secondo altro indirizzo, invece, il mancato deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia dell’atto di appello notificato non comporta la sanzione dell’improcedibilità del gravame, in quanto non determina la nullità della costituzione stessa, ma integra una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge.
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto, hanno precisato che gli artt. 347 e 348 c.p.c. disciplinano rispettivamente il come ed il quando deve avvenire la costituzione dell’appellante, sancendo come rispettive sanzioni della mancata osservanza delle norme, da un lato, la inammissibilità e, dall’altro, la improcedibilità.
Di conseguenza, la costituzione tempestiva, entro i termini indicati dall’art. 165 c.p.c., ancorché irrituale, perché compiuta attraverso il deposito di una c.d. “velina”, anziché dell’originale dell’atto riportante la relazione di notificazione, è sufficiente a evitare la sanzione dell’improcedibilità.
La nullità della costituzione in giudizio, dunque, per la Corte, è suscettibile di essere sanata, ma entro la prima udienza di trattazione dell’appello: l’appellante che abbia tempestivamente, ma irritualmente, iscritto a ruolo la causa, ha tempo di integrare la documentazione necessaria per la costituzione fino alla prima udienza ex art. 350 c.p.c..
Nel caso in cui, al contrario, entro la prima udienza la nullità non risulti sanata, l’appello è da considerarsi improcedibile.
Sulla base del suddetto principio, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di Cassazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
APPELLO: LA COSTITUZIONE CON “VELINA” NON È CAUSA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME
l’improcedibilità è sanzionata per l’inosservanza del termine di costituzione ma non anche per l’inosservanza delle forme di costituzione
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 10.02.2014 | n.2875
APPELLO VALIDO CON IL DEPOSITO DELLA “VELINA”
La Cassazione conferma il principio di tassatività delle cause di improcedibilità
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 26.11.2013 | n.26430
APPELLO: L’ISCRIZIONE A RUOLO CON VELINA È UNA MERA IRREGOLARITÀ
il fisiologico ritardo nella restituzione degli atti introduttivi specie nei grandi centri urbani condiziona le decisioni in Cassazione
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 25.03.2013 | n.7451
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