Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
La mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nella sentenza di primo grado rappresenta un apprezzabile fumus boni juris per la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza. L’istanza può quindi essere accolta. Il requisito del periculum in mora può considerarsi sussistente in re ipsa, essendo l’appellante esposta al rischio di subire un’esecuzione apparentemente ingiusta durante il tempo occorrente per la definizione del presente giudizio.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Chiappetta – Rel. Chieca, con la ordinanza del 22.11.2019 che si riporta di seguito.
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
Sezione Civile 7^ (3^ bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano CHIAPPETTA – Presidente
dott. Giorgio SENSALE – Consigliere
dott. Danilo CHIECA – Consigliere relatore
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24 ottobre 2019 nell’àmbito del subprocedimento camerale indicato in epigrafe, vertente
fra
BANCA
-appellante
E
CLIENTE
-appellata
rilevato:
– che nell’atto di appello la BANCA ha ritualmente richiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza n. 240/19, resa dal Tribunale di Napoli Nord il 24 gennaio 2019 e pubblicata in pari data;
– che, con successivo ricorso presentato al presidente del collegio ai sensi dell’art. 351, comma 2, c.p.c., l’appellante ha chiesto che la decisione sulla sospensione sia pronunciata anteriormente alla prima udienza, fissata nell’atto di appello per il 14 gennaio 2020 e rinviata d’ufficio, ex artt. 82, comma 1, e 132 disp. att. c.p.c., al 16 gennaio 2020;
– ritenuto che l’avanzata istanza sia meritevole di accoglimento, in quanto sorretta dai gravi e fondati motivi all’uopo richiesti dall’art. 283, 10 comma, c.p.c.; invero, appare prima facie assistito da un apprezzabile fumus boni juris il motivo di gravame con il quale viene denunciata la violazione da parte del Tribunale del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; in un simile contesto, il requisito del periculum in mora può considerarsi sussistente in re ipsa, essendo l’appellante esposta al rischio di subire un’esecuzione apparentemente ingiusta durante il tempo occorrente per la definizione del presente giudizio;
P. Q. M.
sospende l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Napoli, 12 novembre 2019
Il Presidente
dott. Stefano CHIAPPETTA
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