E’ inammissibile il ricorso al mezzo istruttorio di cui all’art. 210 cod. proc. civ., perché la relativa richiesta, non accolta dal primo giudice, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, per cui deve intendersi implicitamente rinunciata.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sez. III Civ., Pres. Majore – Rel. Ermini con l’ordinanza del 2 marzo 2020.
In particolare, la pronuncia è stata emessa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. a fronte dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla banca appellata.
Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato che l’appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto non sono stati prodotti i contratti di conto corrente e di mutuo di cui si lamenta la nullità di alcune clausole, precludendo ogni esame sulle relative questioni da parte del primo giudice.
Inoltre, il Collegio ha rappresentato che neppure è ammissibile il ricorso al mezzo istruttorio di cui all’art. 210 cod. proc. civ., perché la relativa richiesta, non accolta dal primo giudice, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, per cui deve intendersi implicitamente rinunciata.
A parere dei Giudici, gli appellanti non hanno adempiuto al proprio onere probatorio anche in relazione al superamento dei c.d. tassi – soglia previsti dalla normativa antiusura in quanto non hanno prodotto in giudizio i decreti ministeriali di riferimento. Al riguardo la Corte ha chiarito che, in ossequio a quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, la produzione dei decreti ministeriali non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio jura novit curia, di cui all’art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l’art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Collegio ha dichiarato l’appello inammissibile condannando, altresì, gli appellanti, in solido, al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE REITERATE AL MOMENTO DELLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE GENERICAMENTE “PER RELATIONEM”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri | 07.03.2019 | n.6590
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: VANNO SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE IN SEDE DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
IN MANCANZA LE RICHIESTE NON ACCOLTE E NON REITERATE SI INTENDONO TACITAMENTE RINUNCIATE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III. Pres. Sestini – Rel. Rossetti | 03.08.2017 | n.19352
ISTANZE ISTRUTTORIE: OBBLIGO DI REITERAZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
L’ISTANZA NON ACCOLTA E NON RIPROPOSTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI SI INTENDE TACITAMENTE RINUNCIATA
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 23.03.2012 | n.10748
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