Non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione sez. prima, Pres. Di Palma- Rel. Bernabai, con la sentenza n 1366 del 26.01.2016.
Nella vicenda in esame una Banca ricorreva in Cassazione avverso un provvedimento della Corte di Appello di Roma, con il quale era stata confermata la revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo favore nei confronti di una società sua debitrice e dei garanti.
L’opposizione, spiegata dai fideiussori, era fondata sull’asserzione da parte dei medesimi di non aver mai prestato fideiussione personale ma di aver semplicemente costituito in pegno alcuni titoli a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società poi fallita.
Costituitasi ritualmente, la Banca opposta depositava fotocopia di una lettera di fideiussione dagli opponenti sottoscritta nella quale gli stessi prestavano garanzia per tutte le obbligazioni, anche future, assunte dalla società; rispetto a tale documento uno dei garanti disconosceva semplicemente la propria sottoscrizione, senza disconoscere la conformità della fotoriproduzione e la Banca formulava istanza di verificazione.
Il Tribunale romano respingeva l’istanza proposta dall’Istituto di credito per difetto di scritture di comparazione, ritenendo inammissibile il procedimento di verificazione su fotocopia; conseguentemente accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo nei soli confronti del fideiussore.
Ricorreva in appello la Banca, contestando il rigetto dell’istanza di verificazione e presentando contestualmente i documenti in originale.
Il giudice di seconde cure respingeva il ricorso sulla base del rilievo per cui, ferma restando l’inammissibilità del procedimento di verificazione su fotocopia, la produzione dei documenti in originale offerta in appello, era ormai preclusa ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. a tenore del quale è fatto divieto di produzione di nuove prove, anche se documentali.
Avverso la sentenza di secondo grado l’Istituto bancario proponeva ricorso per Cassazione in unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 216 c.p.c. ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di verificazione per la ritenuta tardività della produzione dei documenti in originale.
La Suprema Corte – pur rilevando da un lato che il subprocedimento di verificazione non può svolgersi sulla base di una mera fotocopia del documento disconosciuto e, dall’altro, che è inammissibile la produzione in grado d’appello di nuove prove, pur se documentali – , non ha considerato “nuova” la produzione in originale di un documento già presente in atti in fotocopia, ritendendo che l’ipotesi di specie configurasse, in realtà, la regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio.
Sulla base di detti rilevi la Corte cassava la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, nonchè per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
Per altri precedenti si veda:
APPELLO: è possibile produrre documenti nuovi SOLO se indispensabili
La valutazione della indispensabilità non è condizionata e/o subordinata all’incolpevolezza della loro mancata produzione in primo grado.
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 11.04.2013 | n.8882
PROCESSO TRIBUTARIO: è possibile PRODURRE NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in primo grado ex art. 58 del Dlgs 546/1992.
Sentenza | Cassazione civile, sezione quinta | 05.10.2012 | n.16959
DISCONOSCIMENTO SCRITTURA PRIVATA: è sufficiente una dichiarazione chiara ed inequivocabile
E’ sufficiente che dalla dichiarazione della parte possano desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 31.07.2013 | n.183
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