La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, è nulla e inesistente, che viene sanata “ex tunc” in caso di costituzione in giudizio.
Questo il principio ripreso dalla Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza n. 2107 del 20 dicembre 2019, resa in una controversia fra un revisore contabile ed un istituto.
Nel costituirsi nel giudizio d’appello, quest’ultimo ha contestato l’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. sotto il profilo della validità della sua instaurazione, per essere l’appello stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito e, comunque, ad una PEC non inserita nell’elenco gestito dal Ministero della Giustizia in forza di quanto statuito dall’art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012.
Sul punto, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notificazione. Infatti, pur essendo stato l’appello effettivamente notificato alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario, la notificazione deve ritenersi nulla e non inesistente.
Tale principio prende le mosse dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 11050 del 05.10.1999, secondo cui l’atto di appello notificato, in violazione dell’articolo 330, primo comma c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetta da nullità; se il giudice d’appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell’articolo 291 c.p.c., fissando all’appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di Cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l’annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio.
Tuttavia, nel caso di specie, tale nullità è stata sanata per conseguimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, così dovendosi interpretare la fattispecie alla luce della giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, come specificato nella sentenza n. 10500 della Cassazione del 03.05.2018.
La rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, comma 2, c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA: SE IL DESTINATARIO ASSENTE PUÒ AVVENIRE ANCHE IN UN LUOGO ULTERIORE RISPETTO AL MUNICIPIO
IL COMUNE È LIBERO DI DESIGNARE ALTRE SEDI COME “CASE COMUNALI”
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 05.09.2019 | n.22167
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-se-il-destinatario-assente-puo-avvenire-anche-in-un-luogo-ulteriore-rispetto-al-municipio
NOTIFICA A MEZZO PEC: È ESCLUSA LA NULLITÀ SE L’ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO
L’ISTANTE DEVE INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI IL VIZIO DEDOTTO ABBIA COMPORTATO UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Pres. Macioce – Rel. Cirillo | 18.04.2016 | n.7665
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-e-esclusa-la-nullita-se-latto-ha-raggiunto-lo-scopo-a-cui-e-destinato
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