Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa – di norma – la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d’ufficio, anche dei fascicoli di parte (v. Cass. 12 aprile 2006, n. 8528).
Deve ricordarsi che i documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell’ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l’adempimento delle formalità previste dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., da cui la conseguenza che, nel caso di mancato rinvenimento dei documenti nel giudizio di appello, affinché sorga l’obbligo del giudice di disporne la ricerca, con i mezzi a sua disposizione, eventualmente disponendo l’attività ricostruttiva del loro contenuto, la parte è tenuta a dedurre e a riscontrare di avere adempiuto le formalità stabilite per il loro deposito.
Questi i principi espressi dal tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti, con la sentenza n. 731 del 07 giugno 2022.
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