L’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello sollevata dall’appellata è infondata in quanto l’ultimo comma dell’art. 186 quater c.p.c. dispone che “l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni la volontà che sia pronunciata sentenza. Il giudizio di rendiconto non può essere utilmente coltivato senza la produzione di tutti gli estratti conto acquisibili anche ex art. 210 c.p.c.”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Bari, Pres. Di Leo – Rel. Dibisceglia, con la sentenza n. 1999 del 24.09.2019.
Una società aveva proposto sia un’azione di rendiconto sia un’azione di condanna della Banca convenuta al pagamento, a titolo di restituzione, delle somme addebitate in c/c che, all’esito del rendiconto, sarebbero risultate a credito della società. In primo grado, l’istituto di credito era stato condannato al pagamento, sebbene nel dispositivo non venisse menzionato nulla in ordine alla domanda di rendiconto, ritenendo, implicitamente, che il risultato della rendicontazione coincidesse con la somma di quanto versato dalla società sui conti della banca convenuta.
L’appello, presentato dalla banca, è stato ritenuto fondato in quanto il Tribunale non ha tenuto conto che è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti tra le parti, con la conseguenza che, in costanza di rapporto, non sono proponibili domande di restituzione o di compensazione. Nella fattispecie de qua la società ha sostanzialmente obliterato l’insegnamento ormai de iure condito della Suprema Corte in base al quale “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicchè il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”.
Sotto questo aspetto, la società è risultata totalmente soccombente non avendo prodotto alcun estratto conto ed essendosi limitata a produrre soltanto le copie di contabili di accrediti sul conto corrente bancario dall’anno 1999 all’anno 2011, senza instare con la richiesta ex art. 210 c.p.c., sicché è senz’altro errato anche l’accertamento implicito operato dal Tribunale sulla domanda di rendiconto.
Inoltre, con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Bari ha confermato l’orientamento in base al quale la parte intimata può immediatamente rinunciare alla sentenza, impugnando subito l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., senza attendere il decorso dei 30 giorni. Essa può anticipare questo effetto notificando un atto con il quale essa rinunci alla sentenza; questa possibilità deve essere concessa alla parte intimata, la quale può avere interesse ad impugnare subito l’ordinanza di condanna proprio al fine di conseguire la sospensione dell’esecuzione”.
Circa l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, è ormai de iure condito che esso non esige affatto lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, ma impone solo all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, “in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 10916 del 5.5.2017)”.
L’eccezione di inammissibilità, formulata dalla società è, quindi, totalmente infondata in quanto la Banca ha correttamente censurato le omissioni della sentenza impugnata, specificandone le ragioni di critica. Ne consegue che l’appello della Banca è stato accolto e la società condannata alle spese del doppio grado del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APPELLO ORDINANZA EX ART. 186 QUATER C.P.C.: LA PARTE INTIMATA PUÒ PROPORRE IMMEDIATA IMPUGNAZIONE
L’INGIUNTO NON DEVE ATTENDERE IL TERMINE DI 30 GIORNI
Ordinanza | Corte d’Appello di Bari, sez. seconda, Pres. Di Leo – Rel. Dibisceglia | 02.03.2016
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/appello-ordinanza-ex-art-186-quater-c-p-c-la-parte-intimata-puo-proporre-immediata-impugnazione
ACTIO INDEBITI: L’ORDINANZA EX 186-QUATER CPC CHE LA DEFINISCE PARZIALMENTE, IN CASO DI RINUNCIA A SENTENZA, PRODUCE EFFETTI SULL’INTERO GIUDIZIO
SE IMPUGNATA, IL GIUDICE DEVE PRONUNCIARSI SU TUTTA LA DOMANDA
Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Terrusi | 13.10.2016 | n.20693
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/actio-indebiti-lordinanza-ex-186-quater-cpc-che-la-definisce-parzialmente-in-caso-di-rinuncia-a-sentenza-produce-effetti-sullintero-giudizio
CONTO CORRENTE: IL CORRENTISTA CHE PRODUCA ESTRATTI INCOMPLETI NON PUÒ INVOCARE L’APPLICAZIONE DEL “SALDO ZERO”
L’ORDINE DI ESIBIZIONE INADEMPIUTO NON PUÒ SOPPERIRE ALLA CARENZA DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 25.06.2019 | n.2006
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-il-correntista-che-produca-estratti-incompleti-non-puo-invocare-lapplicazione-del-saldo-zero
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