Il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti. Ne consegue che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D’Ascola – Rel. Falaschi, con l’ordinanza n. 10945 del 9 giugno 2020.
IL CASO
Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli aveva rigettato la domanda proposta da una società nei confronti dell’ASL di pagamento di una somma di denaro a titolo di forniture di apparecchi e protesi acustiche, ritenendo non provata la pretesa attorea in quanto non idonea, a detti fini, la produzione in giudizio delle sole fatture attestanti la fornitura. Tale sentenza veniva confermata in appello.
La società ha proposto ricorso per Cassazione, ritenendo che la Corte d’Appello abbia errato nel rigetto della domanda attore per difetto di prova documentale. Secondo la ricorrente, infatti, il fascicolo di parte di primo grado, con allegata la documentazione comprovante il credito, era stato validamente trasmesso alla Corte unitamente a quello d’ufficio, non risultando alcuna annotazione in ordine al suo intervenuto ritiro a cura della parte.
LA DECISIONE
I Giudici Supremi hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso e lo hanno accolto, cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Cassazione ha affermato che la Corte territoriale non si è basata sul principio di diritto di cui sopra e non ha tenuto conto del fatto che la società aveva affermato di non avere potuto depositare il fascicolo di parte del primo grado a causa della chiusura del Tribunale – Sezione distaccata di Pozzuoli, che aveva comportato il trasferimento di tutti i fascicoli ivi conservati. I giudici di secondo grado, nell’apprezzare l’idoneità dei documenti ai fini della prova, avrebbero dovuto disporre d’ufficio le opportune ricerche dei fascicoli ovvero concedere un termine per la ricostruzione, in caso di esito negativo del primo accertamento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
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