ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine per proporre l’appello deve essere, infatti, qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art. 155 c.p.c., comma 4, applicabile nella specie in quanto il ricorso originario risulta proposto successivamente alla data del 1 marzo 2006.
Quello che scade il sabato, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
Il caso
TIZIO, contribuente, presentava istanza al fine di ottenere il rimborso in relazione all’imposta trattenuta dal sostituto in misura maggiore del dovuto.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando dovuto il rimborso per le somme eccedenti.
Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE, proponeva appello il quale veniva dichiarato inammissibile per tardività.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE proponeva ricorso per cassazione lamentando, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art.51, e art.155 cpc, comma 4, come modificato alla Legge n.263 del 2005, art.2, lett. f), rilevando che il termine finale per l’impugnazione era esattamente quello nel quale l’appello è stato notificato nel domicilio eletto (e cioè il 22 settembre 2008), tenuto conto che la sentenza da impugnare era stata notificata all’amministrazione il 6 giugno 2008 e che il 20 settembre era sabato: sicchè il termine a norma dell’art.155 cpc, nella nuova formulazione introdotta dalla Legge n.263 del 2005, art.2, lett.f), era differito al primo giorno successivo non festivo, appunto il 22 settembre 2008.
Il contribuente non si costituiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e per l’effetto ha cassato la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale.
In particolare, rileva la Corte che, il termine per proporre l’appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art.155 cpc, comma 4, applicabile nella specie in quanto il ricorso originario risulta proposto successivamente alla data del 1 marzo 2006.
Anche in materia tributaria si applica il principio per il quale il termine per l’appello che scade di sabato è di diritto prorogato al primo giorno utile non festivo.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
RICORRENTE
contro
TIZIO (contribuente);
INTIMATO
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Palermo – Sezione staccata di Caltanissetta), Sez. 21, n. 334/21/10 del 19 aprile 2010, depositata il 2 agosto 2010, notificata il 6 settembre 2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione all’imposta trattenuta dal sostituto in misura maggiore del dovuto, trattandosi di indennità per incentivo all’esodo a lavoratore che alla data del 1 ottobre 1998 aveva superato l’età di 55 anni.
La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando dovuto il rimborso per le somme eccedenti.
L’appello dell’Ufficio era dichiarato inammissibile per tardività, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO MOTIVO di ricorso, l’amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art.51, e art.155 cpc, comma 4, come modificato alla Legge n.263 del 2005, art.2, lett. f), rilevando che il termine finale per l’impugnazione era esattamente quello nel quale l’appello è stato notificato nel domicilio eletto (e cioè il 22 settembre 2008), tenuto conto che la sentenza da impugnare era stata notificata all’amministrazione il 6 giugno 2008 e che il 20 settembre (giorno nel quale secondo il computo di cui alla D.Lgs. n.546 del 1992, art. 51, comma 1, compresa la sospensione feriale, sarebbe scaduto il termine di impugnazione) era sabato: sicchè il termine a norma dell’art.155 cpc, nella nuova formulazione introdotta dalla Legge n.263 del 2005, art.2, lett.f), era differito al primo giorno successivo non festivo, appunto il 22 settembre 2008.
Il motivo è fondato.
Il termine per proporre l’appello deve essere, infatti, qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art.155 cpc, comma 4, applicabile nella specie in quanto il ricorso originario risulta proposto successivamente alla data del 1 marzo 2006.
Pertanto, deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Sicilia per l’esame del merito. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese della presente fase del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
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Numero Protocolo Interno : 10/2012