L’appello proposto dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato dall’art. 341 cod. proc. civ. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame.
La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti tempestivamente depositato) di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante la nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla S.C., ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese.
Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, Sezione Uniti Civili, Pres. Rordorf – Rel. Matera n.18121 del 14/09/2016
Nel caso in esame il Condominio adiva il Tribunale di Milano, al fine di fare accertare la contrarietà al regolamento condominiale della trasformazione d’uso di alcuni locali e del loro utilizzo per l’attività di bar/tavola calda.
Con sentenza del 29 novembre 2012 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda del Condominio e condannava i convenuti al risarcimento dei danni.
La Società esercente l’attività di bar/tavola calda proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Brescia, in luogo della Corte d’Appello di Milano, in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, era risultato evidente che, sebbene l’azione giudiziaria fosse stata formalmente proposta dal Condominio, in realtà parte attiva del contenzioso era altro Condominio, di cui faceva parte un giudice del Tribunale di Milano.
Per tale motivo la causa avrebbe dovuto essere attribuita al giudice che ha sede nel capoluogo di Corte d’Appello determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p..
Nel giudizio d’appello si costituiva il Condominio eccependo l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto davanti alla Corte non territorialmente competente, e contestando, comunque, la fondatezza del motivi di gravame.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 3 dicembre 2013, dichiarava inammissibile il gravame atteso che a norma dell’art. 341 c.p.c., il giudice competente a decidere l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano non poteva che essere la Corte d’Appello di Milano.
La società esercente l’attività di bar/tavola calda proponeva dunque ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Il Condominio resisteva con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto la copia notificata a mezzo del servizio postale risultava priva di tutte le pagine pari.
La società ricorrente provvedeva a notificare nuovamente il ricorso per cassazione, questa volta completo di tutte le pagine.
Nel costituirsi con controricorso, il Condominio resistente eccepiva l’inammissibilità anche di tale secondo ricorso, perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del primo ricorso per cassazione.
Con ordinanza interlocutoria la Seconda Sezione ravvisava la sussistenza di due contrasti di giurisprudenza su questioni rilevanti ai fini della decisione.
Essa, pertanto, disponeva la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale assegnava alle Sezioni Unite la soluzione dei citati contrasti.
La prima questione affrontata dalle Sezioni Unite riguarda le conseguenze della notificazione di un ricorso privo di alcune pagine.
Parte della giurisprudenza fa discendere da tale difetto l’inammissibilità dell’impugnazione, altra parte la semplice nullità della notificazione.
Per le Sezioni Unite va accolta la prima impostazione.
Va infatti in primo luogo stabilito, a parere della Corte, se la difformità tra la copia e l’originale abbia o meno leso i diritti di difesa della parte destinataria della notificazione.
Sul punto la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che una simile lesione è ravvisabile solo nei casi in cui dalla mancanza di una o più pagine nella copia notificata sia derivata una lesione del diritto di difesa a causa dell’oggettiva incomprensibilità delle ragioni poste a base dell’impugnazione.
Di conseguenza, qualora l’atto di costituzione della controparte contenga una puntuale replica ad ogni deduzione del ricorrente, si deve escludere la sussistenza di un vizio di validità dell’atto.
Le Sezioni Unite hanno poi risolto il secondo contrasto relativo alle conseguenze dell’appello proposto innanzi ad un giudice incompetente.
Nel caso in cui l’incompetenza sia meramente territoriale, parte della giurisprudenza, invero, configura un’ipotesi d’inammissibilità dell’impugnazione, mentre altra parte ammette la possibilità di applicazione del meccanismo della riassunzione a norma dell’art. 50 c.p.c..
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il contrasto debba essere composto privilegiando l’interpretazione favorevole all’applicabilità della regola della translatio iudicii anche in grado di appello.
Per la Corte la norma di cui all’art. 341 c.p.c. che detta i criteri per l’individuazione del giudice legittimato a ricevere l’appello prevede un’ipotesi di “competenza“, intesa come frazione dell’intero esercizio della funzione giurisdizionale.
Si tratta, invero, di una competenza sui generis, considerata la contemporanea previsione di criteri d’individuazione sia in senso verticale che orizzontale, e alla quale, proprio in considerazione dei suoi tratti peculiari, appare confacente la qualifica di “competenza funzionale“, attribuitale dalla dottrina prevalente e recepita dalla stessa giurisprudenza di Cassazione.
Una volta ricondotta nella nozione di “competenza” la regola che individua il giudice legittimato a conoscere dell’appello, sembra difficile escludere l’applicabilità anche al relativo giudizio del principio della translatio iudicii, previsto dall’art. 50 c.p.c., ove solo si consideri che tale norma è collocata tra le disposizioni generali contenute nel titolo I del libro I, e non opera alcuna distinzione tra competenza di primo e secondo grado.
Sotto altro profilo si osserva che l’orientamento favorevole all’applicabilità del meccanismo della translatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare rispondente al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento.
Sulla base di suddetti principi la Corte ha disposto la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e ha rinviato anche per le spese alla Corte di appello di Milano.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
Sentenza | Cassazione civile, sezione lavoro | 23.05.2012 | n.8095
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