ISSN 2385-1376
Testo massima
La notifica di un appello effettuata in un luogo diverso dall’elezione di domicilio con consegna ad un “collega di studio” è nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cpc.
Quando la notifica viene eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., le dichiarazioni rese dai familiari conviventi o dalle persone addette all’ufficio, tra cui rientrano i colleghi di studio del procuratore, sono assistite da una presunzione di veridicità, per cui incombe sulla parte la prova dell’eccezione svolta, e cioè l’avvenuto trasferimento del procuratore anteriormente alla consegna dell’atto al collega.
Invero, sebbene la norma in questione prevede la possibilità che la notifica dell’impugnazione possa essere eseguita alternativamente presso il domicilio eletto o presso il difensore, pur tuttavia quando la parte abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore è in quel determinato luogo che deve essere effettuata la notifica.
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda, Pres. Bursese – Rel. Bertuzzi, con sentenza n. 8509 del 05.04.2013, ha annullato il giudizio di appello nel quale l’atto di impugnazione era stato ricevuto da un “collega di studio”, precisando che la notifica deve essere effettuata nel luogo ove la parte ha eletto domicilio e a mani di persona addetta alla ricezione.
La consegna a persona qualificatasi come “collega di studio” in luogo diverso di quello eletto dalla parte – è nulla (e non inesistente) in quanto ricevuta da un soggetto che non è preposta dal difensore della parte alla ricezione degli atti a lui destinati per cui va disposta la rinnovazione del processo.
Tuttavia, il caso in commento afferisce alla particolare ipotesi in cui il procuratore costituito abbia trasferito altrove il proprio studio, risultando, pertanto, l’atto di appello ricevuto da quello che di fatto era un ex collega di studio.
Un’ipotesi marginale, a fronte del principio generale espresso inequivocabilmente dalle Sezioni Unite, Pres. Nicastro – Rel. Altieri, con sentenza n. 14792 del 14.07.2005, secondo cui, “la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto al collega di studio, considerato che l’art. 139, secondo comma, c.p.c., nell’includere, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell’atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 473/2013