Se la banca applica un tasso diverso (e maggiore) rispetto a quello indicato in contratto, non si pone un problema di presunta nullità della relativa clausola: questa è pienamente valida e il comportamento scorretto della banca non risiede nel momento di predisposizione del contratto, bensì nella sua fase di applicazione.
Ne consegue che, in una simile ipotesi, non può invocarsi la sanzione del ricalcolo secondo i “tassi BOT” prevista dall’art. 117 comma VII del Testo Unico Bancario, ma al più la riformulazione del piano di ammortamento utilizzando il tasso indicato in contratto.
Questi i principi espressi dall’ABF – Collegio di Roma, Pres. SIRENA, Rel. MONTESI con la decisione n.17655 del 21 dicembre 2017.
Nella specie, una società utilizzatrice, convenendo innanzi all’ABF la banca concedente, con riferimento ad un contratto di leasing mobiliare, lamentava l’errata applicazione del tasso “leasing”, evidenziando che l’interesse contrattuale del 9,170% previsto in contratto era difforme e inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, pari invece al 9,559%.
Per tale ragione, la cliente invocava l’applicazione l’articolo 117, comma 6, del TUB, il quale sancisce che sono nulle le clausole che prevedono tassi di interesse più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati, e chiedeva che il tasso di interesse praticato venisse sostituito col tasso minimo dei Bot, con conseguente rimborso di quanto percepito in eccedenza dalla banca.
Il Collegio, pur verificata la sussistenza di un’ipotesi di divergenza tra tasso indicato in contratto (TAN) e tasso di leasing (ovverosia il tasso di attualizzazione che tiene conto dell’effetto di capitalizzazione delle rate mensili), ha ritenuto di non poter dar seguito alla richiesta sanzionatoria invocata dalla parte ricorrente.
Infatti, il preteso ricalcolo secondo i “tassi BOT” è previsto dall’art. 117 TUB per le ipotesi di nullità della clausola determinativa del tasso di interessi, allorché le disposizioni contrattuali prevedano un tasso più sfavorevole rispetto a quello pubblicizzato, ma non per le ipotesi – come quella in questione – in cui la banca applichi un tasso diverso rispetto a quello indicato in contratto.
In tale ultimo caso, infatti, non si pone un problema di presunta nullità della relativa clausola: questa è pienamente valida e il comportamento scorretto della banca non risiede nel momento di predisposizione del contratto, bensì nella sua fase di applicazione.
Ne consegue che – richiamando un autorevole precedente del Collegio di Napoli (cfr. Decisione 6646/17) – l’unica conseguenza “sanzionatoria” per l’intermediario può essere la riformulazione del piano di ammortamento applicando il tasso leasing indicato in contratto – anziché quello maggiore scorrettamente applicato – e la restituzione della differenza indebitamente percepita.
Tuttavia, poiché nel caso di specie la ricorrente agiva unicamente per il riscontro della violazione dell’art. 117 del TUB, il Collegio si è limitato, pur riscontrando l’illegittimità del comportamento dell’intermediario, a respingere il ricorso.
Il principio sancito a chiare lettere dall’ABF ha un rilievo di non poco conto nel contenzioso bancario, laddove spesso si confondono i confini tra indeterminatezza della pattuizione del tasso d’interesse e (mere) divergenze applicative.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA
NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183
MUTUO: LA MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON DÀ LUOGO A NULLITÀ CONTRATTUALE
MANCA UNA PREVISIONE NORMATIVA IN TAL SENSO
Sentenza | Tribunale Roma, Giudice Paolo Catallozzi | 22.09.2017 | n.17740
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-la-mancata-indicazione-dellisc-non-da-luogo-a-nullita-contrattuale
DIVERGENZA ISC-TAEG: IRRILEVANTE IN PRESENZA DELL’ANALITICA INDICAZIONE DEI COSTI NEL CONTRATTO
IN OGNI CASO È INAPPLICABILE IL TASSO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL’ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella Rimondini | 26.09.2017 | n.1692
MUTUO: L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON NE INFICIA LA VALIDITÀ
TANTO OVE DAL CONTENUTO NEGOZIALE SIA ALTRIMENTI DESUMIBILE IL COSTO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 31.01.2017 |
MUTUO – ISC: L’OMESSA INDICAZIONE NON INFICIA LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
RAPPRESENTA UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO, MA NON È UN REQUISITO TASSATIVO DEL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 05.06.2017 |
ISC MUTUO: L’EVENTUALE OMISSIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN REQUISITO TASSATIVO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni | 02.05.2017 | n.472
MUTUO – ISC: HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA E NON È ASSOGGETTABILE ALLA DISCIPLINA EX ART. 117, COMMA SESTO, T.U.B.
NON PUÒ CONSIDERARSI UN “TASSO” AL PARI DEI TASSI D’INTERESSE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 04.10.2016 | n.2724
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