ISSN 2385-1376
Testo massima
In mancanza della pattuizione dei tassi di interessi si deve far ricorso alla clausola sostitutiva di cui all’art. 117 comma 7 legge bancaria, la quale prevede che alle operazioni bancarie si applichino il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari indicati dal Ministero del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente, per le operazioni attive e per quelle passive. Ove il rapporto bancario non si esaurisca in una unica operazione e sia un rapporto di durata, come il conto corrente, tale norma deve essere interpretata nel senso che solo dall’inizio del contratto si applicheranno i tassi dei BOT emessi nei dodici mesi precedente la conclusione del contratto mentre, successivamente, i detti tassi BOT emessi nei dodici mesi antecedente i diversi periodi durante i quali durerà il rapporto.
Il contesto normativo
Articolo 117 T.U.B.(CONTRATTI)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche,
particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. (abrogato)
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato.
I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.
Il commento
La sentenza in oggetto si è occupata dell’applicazione di quanto dispone l’art. 117 Lb in caso mancata pattuizione delle condizioni economiche del contratto.
L’interpretazione fornita è parzialmente corretta in quanto l’art.117 legge bancaria prevede i seguenti parametri :
a) tasso nominale minimo = operazioni attive per il cliente;
b) tasso massimo= operazioni passive per cliente;
c) tasso BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
d) tasso BOT emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione ove più favorevoli per il cliente.
Non è prevista la possibilità per la banca di variare le condizioni ad essa più favorevoli con i tassi BOT emessi nei dodici mesi antecedente l’operazione bancaria.
Si ricorda che l’articolo 117 legge bancaria è stato di recente modificato dal Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 – con l’introduzione della possibilità di applicare SOLO PER IL CLIENTE i tassi BOT a lui più favorevoli emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 77/2012