In materia di finanziamento, è da considerarsi abnorme il ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere identica documentazione di quella già conseguita dall’istituto bancario a seguito di istanza ex art. 119 Tub.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Eboli, Giudice Maria De Vecchi, con la sentenza n. 661 del 12 settembre 2023.
Con atto di citazione notificato, la banca chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con cui le veniva ingiunto di consegnare in favore del cliente, ai sensi dell’art. 119 Tub, la seguente documentazione: copia del contratto di finanziamento, copia del conteggio estintivo; quietanza liberatoria e copia della polizza assicurativa abbinata al finanziamento. Eccepiva al riguardo: improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché infondatezza della richiesta monitoria atteso che già in data 13/06/2019 l’opposto aveva richiesto identica documentazione prontamente trasmessagli come da documentazione allegata agli atti.
Secondo il Tribunale la Banca opponente aveva dimostrato di aver adempiuto all’obbligo di consegna della documentazione relativa al predetto finanziamento già in data 26/06/2019 formulata dalll’odierno opposto in data 13/06/2019. Dall’ampio carteggio offerto in produzione di parte opponente, anche su supporto informatico, risultava che il predetto istituto di credito aveva risposto anche ad una seconda istanza di consegna di documentazione del 12/11/2019, con nota di riscontro del 17/12/2019 in atti. In entrambe le occasioni la società opponente precisava che il contratto era ancora in fase di ammortamento; per cui alcune delle avanzate richieste (conteggio estintivo del prestito ecc.), in difetto di una istanza di chiusura anticipata del prestito, erano inconferenti.
Da qui ne è derivato che il ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere identica documentazione senza, tra l’altro, fare alcuna menzione dei riscontri della Banca opponente, effettivamente si palesava abnorme.
Pertanto, l’opposizione a d.i. è stata accolta con condanna di parte opposta alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
119 TUB: L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO È DECENNALE
NON SI ESTENDE ANCHE A DOCUMENTAZIONE ULTRADECENNALE DELLA QUALE LA BANCA PUÒ OPPORRE L’INDISPONIBILITÀ
Sentenza | Corte d’Appello Bari, Pres. Labellarte – Rel Noviello | 28.05.2021 | n.982
119 TUB: l’obbligo di conservazione degli estratti conto è decennale
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON PUÒ ESSERE ULTRADECENNALE
CONFERMATA LA LETTURA “RESTRITTIVA” DELLA NORMA
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 12.01.2021
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: la documentazione richiesta non può essere ultradecennale
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: PUÒ RIGUARDARE SOLO LA COPIA DI SINGOLE OPERAZIONI BANCARIE
IL DIRITTO ALLA CONSEGNA DELLE SCHEDE CONTRATTUALI È REGOLATO DALL’ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Massa, Giudice Maurizio Ermellini | 02.11.2020 | n.571
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: può riguardare solo la copia di singole operazioni bancarie
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