L’art. 119, 4° comma, TUB, prevede testualmente quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”
In tema di esecuzione del contratto assume rilievo la buona fede che nell’ambito dei contratti bancari risulta disciplinata dagli artt. 1374 e 1375 c.c., oltre che dall’art. 119 TUB.
A mente di tale norma è posto a carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere – a sua spesa, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto – la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto.
La Suprema Corte ha ancora chiarito che l’art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto ed il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta.
Secondo la giurisprudenza, a fronte di una denuncia di smarrimento della documentazione diviene configurabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente venir meno dell’obbligazione di consegna della documentazione contrattuale oggetto di decreto ingiuntivo opposto pertanto, – in assenza di una qualsivoglia denuncia di smarrimento – non risulta sufficientemente comprovata l’impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Difatti, la generica impossibilità di reperire la documentazione non è di per sé sufficiente a far venir meno l’obbligo di consegna di quanto richiesto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 4071 del 21 ottobre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSEGNA EX 119 TUB: IL MANCATO REPERIMENTO DEL CONTRATTO È CAUSA DI REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
SI CONFIGURA UN’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Fabio D’Amore | 30.08.2017 | n.2089
L’OBBLIGO DI RENDICONTO È LIMITATO EX LEGE ALLA CONSEGNA DI DOCUMENTI ENTRO IL DECENNIO
Sentenza | Corte Appello Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno | 03.11.2022 | n.6933
ART. 119 TUB: IL DIRITTO A CONSEGNA ESTRATTI CONTO È LIMITATO AL DECENNIO ANTERIORE
L’OBBLIGO DI RENDICONTO È ASSOLTO CON LA TRASMISSIONE DELL’ESTRATTO CONTO
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Chiara Russo | 08.11.2022 | n.2504
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