Ai contratti di finanziamento estinti anticipatamente va applicata la disciplina di settore ratione temporis.
La disciplina del credito al consumo applicabile ai contratti conclusi ante 1° giugno 2011 (come risulta chiaramente dalla disciplina transitoria di cui all’art. 3, commi 1 e 3, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) è rappresentata dall’art. 125, comma 2, TUB, nel testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 18 settembre 2010, che si limitava a prevedere che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo compressivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CIRC”.
Le modalità e i criteri per la riduzione del costo complessivo del credito in caso di adempimento anticipato, continuano ad essere quelle dettate dal CIRC con il D.M. 8 luglio 1992, che si limitava a consentire al consumatore l’adempimento anticipato del contratto “mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo” e a disciplinare le modalità di calcolo relative alle sole voci del capitale residuo e degli interessi.
Il D.M. 8 luglio 1992 afferma che il consumatore per poter estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento era tenuto a versare il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell’estinzione non prevedendo per la banca mutuante alcun obbligo di rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi già corrisposti dal risparmiatore.
In seguito alle modifiche apportate al TUB dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che ha introdotto il nuovo art. 125 sexies TUB è stato stabilito che il consumatore ha “diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Ciò è in linea: con l’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al Codice Civile, che in ossequio al principio di certezza del diritto, esclude che una norma possa applicarsi a fatti o situazioni giuridiche verificatesi prima della sua entrata in vigore “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”; con la disciplina comunitaria dettata dalla Direttiva 2008/48/CE (di cui il d.lgs. n. 141/2010 e l’art. 125 sexies TUB sono attuazione), che all’art. 30 prevede che il nuovo quadro normativo “non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Per quanto riguarda poi gli oneri assicurativi, la disciplina di riferimento, applicabile al momento della sottoscrizione e successiva estinzione del finanziamento (stipulato nel 2005), è rappresentata: dal DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (20), che non prevedeva alcun obbligo di restituzione del rateo del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento e del correlato contratto di assicurazione; dall’art. 1896 c.c. “secondo cui in caso di cessazione del rischio assicurato il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell’assicuratore all’intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento (il che implica nel caso di specie il diritto a trattenere l’intero premio originario essendo unico il periodo assicurativo)” (così Trib. Torino, 4 aprile 2017, n. 1823 , in ; www.expartecreditoris.it nello stesso senso Trib. di Teramo, 18 settembre 2017, in www.expartecreditoris.it).
Questo il principio espresso dal Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci con l’ordinanza del 4 novembre 2022.
Il caso in esame origina dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso da un cliente che, in seguito all’estinzione anticipata di un finanziamento stipulato nel 2005, chiedeva il rimborso dei costi di assicurazione non goduta, delle commissioni di intermediazione e di quelle bancarie.
Il Giudice, accogliendo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario e adeguando il giudizio alle disposizioni vigenti ratione temporis – rispetto al sorgere dell’obbligazione dedotta in giudizio – rigettava la domanda proposta dall’attore con condanna alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANCORA VIGENTE LA DISTINZIONE TRA “UP-FRONT” E “RECURRING” PER I VECCHI RAPPORTI
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Antonella Mencherini | 18.07.2022 | n.4958
“LEXITOR”: IL NUOVO ART. 125 SEXIES TUB SI APPLICA SOLO PRO FUTURO
RIMBORSO “ALL INCLUSIVE” SOLO PER I CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 25 LUGLIO 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Silvana Savoldelli | 25.05.2022 | n.3766
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: ART. 125 SEXIES TUB INAPPLICABILE AI CONTRATTI ANTE 2010
SPETTA SEMPRE AL CLIENTE-ATTORE L’ONERE DI PROVARE L’ESTINZIONE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia | 16.02.2022 | n.225
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno