Le regole sulle condizioni generali di contratto e l’applicazione dell’art.1341 cc, presuppongono in primo luogo l’esistenza di contratti per adesione. Tali possono qualificarsi i contratti solo se destinati a regolare una serie indefinita di rapporti e qualora siano stati predisposti unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che un contratto è stato concluso mediante trattative (Cfr cass 7605 del 15.4.2015; cass 10.8.2016 n.16889).
Inoltre in tema di applicazione della norma è noto come la giurisprudenza più recente si orienti in maniera assai rigorosa in ordine all’approvazione scritta delle clausole vessatorie considerando invalida la sottoscrizione delle stesse se comune a tutte le altre condizioni generali di contratto (vale a dire una firma per tutte),“non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole “ (Cass. 13.11.2014 n.24193, Cass 20606 del 2016 e cass. 22984 del 11.11.2021).
Viceversa l’obbligo della specifica approvazione per iscritto è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole onerose e non, purchè non cumulativo, salvo che quest’ultimo non sia accompagnato da un’indicazione, benchè sommaria, del loro contenuto ( Cass sez.III, n.22984 dell’11.11.2015).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lodi, Giudice Maria Teresa Latella, con la sentenza n. 80 dell’8 febbraio 2023.
Il caso ha riguardato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società avverso altra società offerente servizi che l’attrice aveva dovuto interrompere a causa del malfunzionamento dei medesimi.
Da un punto di vista processuale, il tribunale ha ritenuto non fondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente perchè le condizioni generali di contratto indicavano il Tribunale adito specificamente quale foro convenzionale di ogni controversia relativa al contratto stesso.
Il contenuto delle condizioni generali di contratto, ed in particolare la clausola in esame, era perfettamente conoscibile da parte contraente che aveva accettato l’offerta sottoscrivendo la seguente disposizione: “il contratto sarà regolato oltre che dalle norme qui specificate, dalle condizioni generali di fornitura, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente ordine e del contratto conseguente “ e che “ il cliente è reso edotto e accetta che l’ordine ..sarà regolato dalle condizioni generali di fornitura depositate” sia in forma cartacea presso uno specifico studio notarile sia sul sito web indicato.
Ritenuto che nel caso di specie si era certamente di fronte ad un contratto per adesione- circostanza non contestata -, che le clausole di rinvio alle condizioni presenti sul web erano state debitamente sottoscritte secondo le regole di tali accordi e che l’opponente non aveva dato prova che tale presenza sul web non fosse in realtà in qualche modo fruibile né al momento della sottoscrizione né in seguito, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza.
Nel merito, l’opposizione è stata poi accolta per inadempimento contrattuale della parte opposta fornitrice dell’inesatto servizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA VIOLAZIONE DI TALI OBBLIGHI CONDUCE ALLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA ABUSIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi | 22.12.2022 | n.18850
CLAUSOLE VESSATORIE: NON HANNO EFFETTO SE NON SONO SPECIFICAMENTE APPROVATE PER ISCRITTO
SONO ACCETTATE QUANDO LA FIRMA È APPOSTA DOPO LA DICHIARAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA COLLOCAZIONE NEL DOCUMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Ancona, Pres. Pastore – Rel. Palestini | 18.01.2022 | n.87
CLAUSOLE VESSATORIE: L’APPROVAZIONE “IN BLOCCO” DI TUTTE LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO È NULLA
LA SOTTOSCRIZIONE INDISCRIMINATA NON È UNA MODALITÀ CHE GARANTISCE L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE DEBOLE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 24.04.2018 | n.623
CLAUSOLE VESSATORIE: VALIDE SE BEN INDIVIDUATE ALL’INTERNO DEL CONTRATTO BANCARIO
È IRRILEVANTE LA LORO COLLOCAZIONE NEL MODULO
Sentenza | Tribunale di Ancona – Giudice dott.ssa Roberta Mariotti | 16.10.2018 | n.1623
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