ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Decreto del fare, D.L. 21 giugno 2013, n.69, entrato in vigore il 22 giugno 2013 e convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2013, n.194 all’art.77, ha introdotto nel codice di procedura civile l’art.185 bis che così dispone:
“Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e’ esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo’ costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice“.
Tale norma prevede l’obbligo per il Giudice di formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa alla prima udienza o, comunque, sino alla conclusione della fase istruttoria.
In tal modo il Giudicante formula alle parti una proposta transattiva che “anticipa” le sorti del giudizio cosi che gli avvocati costituiti dovranno valutare attentamente la proposta del giudice, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’art. 91 cpc.
Ed invero, l’eventuale rifiuto senza giustificato motivo di una delle parti costituisce un comportamento valutabile ai fini del giudizio.
La disposizione è sicuramente di un certo rilievo giuridico e si pone in linea con la tanto “discussa” riforma della mediazione.
Sul punto si segnala una recente pronunzia del Tribunale di Nocera Inferiore che con ordinanza del 27 agosto 2013, in ossequio al principio tempus regit actum ha dato immediata applicazione alla norma.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 541/2013