Le operazioni compiute dal fallito, in nome e per conto, di una diversa persona giuridica di cui è mero legale rappresentante, non rilevano ai fini dell’art. 44 l.f..
Le operazioni di prelievo compiute dal fallito da un conto corrente di cui è titolare un’associazione non riconosciuta, non rientrando nel patrimonio del soggetto decotto, bensì in quello della persona giuridica, non sono inefficaci nei confronti dei creditori.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Galasso, con la sentenza n.1716 del 16/04/2018.
Nella fattispecie processuale in esame un socio illimitatamente responsabile di una S.N.C dichiarato fallito, svolgeva in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta della quale era legale rappresentante, operazioni sul conto corrente di cui l’associazione era titolare e intestataria.
Il curatore del fallimento agiva in giudizio contro la Banca al fine di far dichiarare la responsabilità dell’istituto bancario e la inefficacia di tutte le operazioni effettuate dal fallito con la banca, ai sensi dell’art. 44 l.f., I e II comma.
La Banca si costituiva, deducendo che il conto corrente sul quale erano state effettuate le operazioni era intestato ad una associazione non riconosciuta, quindi non era di titolarità della S.N.C. per la quale era stato dichiarato fallito.
Avverso la sentenza di primo grado sfavorevole per la curatela fallimentare, quest’ultima proponeva appello, ritenendo che la dichiarazione di fallimento aveva comportato lo scioglimento del contratto di conto corrente e l’acquisizione alla massa dei relativi accreditamenti, eccependo, inoltre, che le operazioni documentate svolte dal fallito non erano qualificabili come operazioni svolte nell’interesse dell’associazione, bensì personali.
Resisteva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto delle domande.
Sul punto la Corte Territoriale, ha richiamato il contesto normativo di riferimento dell’art 44 l.f., secondo il quale il conto corrente in esame doveva ritenersi sciolto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento e che le somme risultanti a credito del fallito dovevano essere acquisite al fallimento, inoltre, le operazioni svolte dal fallito correntista dovevano essere ritenute inefficaci rispetto ai creditori, ben evidenziando, nel caso in esame, il conto corrente sul quale erano state compiute le operazioni non era intestato al fallito, ma all’associazione non riconosciuta di cui era legale rappresentante.
E’ evidente, dunque, che in tal caso, non può ritenersi intervenuto lo scioglimento per effetto della dichiarazione di fallimento né lo spossessamento, essendo il conto corrente dell’associazione non riconosciuta e non del fallito.
La Corte ha ritenuto, dunque, opportuno rigettare l’appello, confermando la sentenza impugnata, con condanna della curatela fallimentare al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FALLIMENTO – CONTO CORRENTE – AZIONE EX ART. 44 LF – INAMMISSIBILITÀ CUMULO PRELIEVI E VERSAMENTI
LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEI VERSAMENTI ESCLUDE QUELLA DEI PRELIEVI
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Lipani | 09.01.2015 | n.108
FIDEIUSSIONE: IN CASO DI INEFFICACIA EX ART. 44 L.F. È AMMISSIBILE LA MANLEVA NEI CONFRONTI DEI FIDEIUSSORI
VI È REVIVISCENZA DELLA GARANZIA NEL CASO DI REVOCA DEI PAGAMENTI
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace | 06.06.2017 | n.1824
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