ISSN 2385-1376
Testo massima
“Il Giudice dell’esecuzione, innanzi al quale pende procedura esecutiva immobiliare, può autorizzare il creditore munito di titolo esecutivo ad accedere alle banche dati della pubblica amministrazione ex art.492 bis cpc, anche in mancanza dei decreti attuativi, al fine dell’individuazione di cose e/o crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative a rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
Così si è pronunciato il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dell’Esecuzione, dott.ssa Monica Cacace, con ordinanza del 05.05.2015, emessa nel corso di una procedura esecutiva immobiliare.
L’ordinanza si colloca nell’ambito dell’operatività della novella di cui all’art.492 bis cpc, ed è particolarmente significativa in quanto mira a dare efficacia ed efficienza al sistema giudiziario anche in assenza dei decreti attuativi, consentendo direttamente al creditore (munito di titolo esecutivo), nel corso della procedura esecutiva immobiliare, l’accesso telematico alle banche dati della pubblica amministrazione tra cui
– anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei RAPPORTI FINANZIARI;
– PRA pubblico registro automobilistico;
– enti previdenziali.
Il nuovo art.492 bis cpc è stato emanato dal Governo con l’intento diretto di migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione immobiliare e mobiliare, presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei (es. i Paesi scandinavi ove i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un’agenzia pubblica appositamente costituita; es in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia ove il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche).
A rendere ancora più importante il provvedimento in commento è la circostanza che lo stesso risulti emanato in assenza dei decreti attuativi e dell’adeguamento tecnologico degli uffici giudiziari.
Infatti a tale carenze tecnologiche sopperisce l’art.155 quinquies disp att cpc che, nell’attesa e fino a quando gli uffici giudiziari non adeguano le loro strutture ha previsto l’autorizzazione diretta per i creditori ad ottenere le informazioni dai gestori delle banche dati.
Un ordinanza che mira a dare concreta ed immediata applicazione alla norma, uniformando l’Italia agli standard europei, evitando di posticipare sine die una norma già completa nella sua formulazione.
Per completezza si richiamano le precedenti ordinanze autorizzative emesse, sia in corso di procedura esecutiva immobiliare (Tribunale di Pavia, dott. Andrea Balba, 25.02.2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-il-creditore-ha-accesso-diretto-alle-banche-dati-pubbliche.html), sia ad istanza del creditore, munito di titolo esecutivo, con istanza presentata al Presidente del Tribunale, sezione Volontaria Giurisdizione (Tribunale Napoli, dott. Azzariti Fumaroli, 02.04.2015; http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-anche-il-tribunale-di-napoli-accoglie-la-richiesta-del-creditore.html, Tribunale di Mantova, dott.ssa Laura De Simone, 03.02.2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-mobiliare-il-creditore-puo-accedere-all-anagrafe-dei-conti-correnti.html).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 234/2015