Testo massima
L’iniziativa
di Ex Parte Creditoris per la sollecitazione dei decreti attuativi previsti dall’art.
492-bis c.p.c. finalizzati a chiarire
i “limiti e modalità di esercizio della facoltà
di accesso alle banche telematiche” passa alle vie istituzionali.
E’
di ieri, 13 maggio, il deposito presso la Camera dei Deputati di un’interrogazione
in forma scritta, a firma del parlamentare Rostan Michela e su diretta segnalazione
della nostra Rivista, con la quale vengono richiesti chiarimenti al Ministro della
Giustizia circa le iniziative che il Ministro intenderà adottare per risolvere il
grave stato di caos in cui vertono gli Uffici giudiziari a causa della mancata emanazione
delle disposizioni attuative.
Nel
testo dell’interrogazione sono riportate le osservazioni che la redazione di Ex
Parte Creditoris aveva già sottoposto all’attenzione Ministro competente con la
missiva di pochi giorni fa (cfr. ART. 492-BIS C.P.C.: L’INIZIATIVA DI EX PARTE CREDITORIS
PER L’EMANAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI), sottolineando il grave disservizio
arrecato agli operatori del diritto.
Al
fine di risolvere il disagio dei professionisti del settore, nonché dei singoli
cittadini, Ex Parte Creditoris si è attivata al fine di ottenere risposte chiare
nelle sedi opportune.
Da
qui la segnalazione ed il successivo deposito dell’atto di interrogazione, ad
opera dell’Onorevole Rostan al Ministro Orlando il quale dovrà dare concretezza
ad una norma diretta in modo inequivoco a dare efficacia ed efficienza al
sistema giustizia.
Ad
oggi, sono trascorsi è bene ricordarlo oltre cinque mesi dall’entrata in
vigore della norma.
La
parola passa al Ministro Orlando.
Si
riporta di seguito il testo integrale dell’atto di interrogazione parlamentare.
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09158
Dati di presentazione
dell’atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 426 del 13/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROSTAN MICHELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/05/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a
risposta scritta 4-09158
presentato da
ROSTAN Michela
testo di
Mercoledì 13
maggio 2015, seduta n. 426
ROSTAN. – Al
Ministro della giustizia . – Per sapere premesso che:
dalla
consultazione presso gli uffici giudiziari dislocati sull’intero territorio
nazionale, e dalle segnalazioni pervenute da numerosi professionisti legali e
da riviste scientifiche (come «Ex Parte
Creditoris» tanto per citare un esempio), si è appreso di numerose
criticità nel sistema giudiziario relative all’applicabilità o meno del nuovo
articolo 492-bis del codice di
procedura civile, in mancanza delle disposizioni attuative previste dalla
norma;
l’intervento
in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare è stato realizzato dal
Governo con l’intento diretto di migliorare l’efficienza dei procedimenti di
esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi
ordinamentali di altri Paesi europei (ad esempio i Paesi scandinavi ove i
compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un’agenzia pubblica
appositamente costituita; ad esempio in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia
ove il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite
l’ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l’esecuzione);
tale
«deficit» informativo è stato
controbilanciato dall’inserimento nel codice di procedura civile dell’articolo
492-bis del codice di procedura civile e degli articoli 155-quater, quinquies e successive disposizioni attuative del codice di
procedura civile , che consentono all’ufficiale giudiziario prima ed al
creditore poi, l’accesso diretto alle banche dati pubbliche contenenti
informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione, in primo luogo l’anagrafe
tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari;
purtuttavia,
ad oggi, nonostante la norma sia già in vigore dall’11 dicembre 2014, gli
uffici giudiziari versano in grave stato di caos
dovuto alla mancata emanazione delle disposizioni attuative previste dalla
norma stessa;
tale
carenza ha determinato vari e difformi orientamenti interpretativi sviluppatisi
in giurisprudenza con gravissimi danni a carico dei creditori che intendono
procedere ad esecuzione;
taluni
uffici giudiziari ritengono che in mancanza di accessibilità alle banche dati
da parte dell’ufficiale giudiziario, il creditore, previa autorizzazione del
presidente del tribunale, può avere accesso diretto alle banche dati,
richiedendosi la previa notifica del titolo e del precetto proprio in ragione
del soggetto nei cui confronti la ricerca viene domandata (cfr. ordinanza del
tribunale di Mantova, Pavia, Napoli Nord, Napoli);
talaltri,
invece, ritengono, che l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso
diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche può essere, svolta
soltanto quando saranno emanati i decreti ministeriali attuativi di cui
all’articolo 492-bis del codice di
procedura civile;
la
mancata emanazione delle disposizioni attuative, ad avviso dell’interrogante,
reca un grave disservizio a tutti gli operatori del diritto, magistrati,
avvocati e ufficiali giudiziari, rende inapplicabile la norma; crea discredito
a «sistema Giustizia» nonché
all’intera classe politica e dirigente atteso che, dopo aver inserito
nell’ordinamento una norma che dà efficacia ed efficienza al sistema giustizia
per il recupero dei crediti insoluti non ha ancora, a distanza di mesi,
consentito di renderla effettivamente operante, in egual modo sull’intero
territorio nazionale :
se
il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra evidenziato e quali iniziative
intenda adottare o abbia già adottato al fine di risolvere la problematica
sopra descritta. (4-09158).
Testo del provvedimento
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