L’intervenuta abrogazione dell’art. 492 comma 7 c.p.c. costituisce una chiara espressione della volontà del legislatore di non condizionare più la verifica delle scritture contabili ai requisiti non più contemplati dalla legge per effetto della suddetta abrogazione.
Pertanto, l’attività dell’Ufficiale Giudiziario nella ricerca dei beni da pignorare e del professionista dal medesimo nominato nell’ambito dei poteri conferiti dal novellato art.492 c.p.c., è attività insindacabile dal GE e, considerata la nuova formulazione del comma VII della citata norma, prescinde ora dal valore dei beni già sottoposti a pignoramento.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, con sentenza n. 477 dell’8 marzo 2023, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. presentata dal debitore esecutato per far accertare l’illegittimità dell’istanza di verifica delle scritture contabili ex art. 492 settimo comma c.p.c..
IL CONTESTO NORMATIVO
1)ART. 492 CO. 7 CPC (ABROGATO dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014) N. 162)
“In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche”.
2)NUOVO ART. 492 BIS CO. 1, 2, 3 CPC:
“Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.
IL CASO
Il debitore presentava opposizione agli atti esecutivi al fine di ottenere una pronuncia definitiva di merito che accertasse l’ultroneità, l’illegittimità e l’improcedibilità dell’istanza ex art. 492 settimo comma c.p.c., atteso che la stessa:
I) doveva essere presentata nell’ambito del pignoramento mobiliare e non, invece, con autonoma istanza a precetto scaduto;
II) doveva seguire una dichiarazione ex art. 492 quarto comma c.p.c. richiesta dall’Ufficiale Giudiziario (e non dalla parte) negativa (anche in ragione dell’eventuale condanna alle spese in caso di difformità dalla dichiarazione stessa, come previsto dal medesimo settimo comma in questione);
III) doveva seguire un pignoramento non capiente e non soddisfacente (e non un pignoramento più che capiente, di beni facilmente liquidabili e con tanto di ulteriore dichiarazione positiva ex art. 492 quarto comma c.p.c.).
Il Tribunale ha affermato che, essendo intervenuta la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per l’integrale soddisfacimento della pretesa creditoria, l’opposizione andava dichiarata inammissibile alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte, la quale, a più riprese, ha affermato che “qualora siano proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, permanendo invece l’interesse alla decisione per le sole opposizioni aventi ad oggetto il diritto di procedere all’esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza del titolo esecutivo o del credito”.
Al fine di valutare la soccombenza per la liquidazione delle spese di lite, tuttavia, il Tribunale ha proceduto alla sommaria delibazione del merito e ha osservato che il debitore aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 492 comma 8 c.p.c. corrispondente, nel testo riformulato ad opera del D.L. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014, al settimo comma, ma avendo la riforma abrogato quest’ultima disposizione, il relativo richiamo contenuto nel vecchio comma otto è stato, perciò, anch’esso abolito.
Il settimo comma dell’art. 492 c.p.c. è stato sostituito dal nuovo art. 492-bis c.p.c. che disciplina l’istituto della ricerca telematica dei beni del debitore esecutato, senza prevedere le condizioni indicate nell’abrogato art. 492 comma 7 c.p.c..
Ritiene il Decidente che l’intervenuta abrogazione dell’art. 492 comma 7 c.p.c. costituisca una chiara espressione della volontà del legislatore di non condizionare più la verifica delle scritture contabili ai requisiti che si sostiene essere ancora richiesti, ancorché non più contemplati dalla legge.
Per il Tribunale, quindi, del tutto condivisibili devono ritenersi i rilievi operati dal Giudice dell’esecuzione nella parte in cui ha affermato, nell’ordinanza del 22.03.2021, che “l’attività dell’U.G. nella ricerca dei beni da pignorare e del professionista dal medesimo nominato nell’ambito dei poteri conferiti dal novellato art.492 c.p.c., è attività insindacabile dal GE e, considerata la nuova formulazione del comma VII della citata norma, prescinde ora dal valore dei beni già sottoposti a pignoramento”.
La richiesta di esame delle scritture contabili tramite l’esperto nominato dall’U.G. è stata, quindi, avanzata dalla creditrice procedente nell’esercizio dei poteri riconosciuti dalle norme sul pignoramento, senza peraltro che sia stato allegato da parte di PM alcuno specifico profilo di illegittimità nel compimento delle attività da parte dell’UG e del consulente nominato, come già messo in luce nella fase cautelare.
Va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, la circostanza che l’istanza ex art. 492 co. 7 c.p.c. sia stata formulata “in via autonoma” all’Ufficiale Giudiziario, anziché nel verbale del pignoramento mobiliare, non vale ad integrare alcuna irregolarità in rito dell’istanza medesima, essendo sul punto sufficiente richiamare quanto osservato dal G.E. in ordine al fatto che il verbale di nomina del professionista, lungi dal far venir meno l’unicità e l’unitarietà del pignoramento, ne costituiva parte in quanto prosecuzione di esso, ragion per cui il PM nemmeno avrebbe dovuto procedere ad autonoma iscrizione a ruolo dell’opposizione agli atti esecutivi.
Per il principio della “soccombenza virtuale”, dunque, le spese processuali sono state poste interamente a carico dell’opponente nella misura liquidata come da dispositivo.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE È COMPETENTE SOLO IN CASO DI URGENZA E PRIMA CHE SIA DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 482
Articolo Giuridico | Tribunale di Roma, Presidente Federico Salvati | 06.03.2023
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno