ISSN 2385-1376
Testo massima
Il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83, agli artt.13 ff) e 14, interviene anche sulla novella introdotta con la Legge 10.11.2014, n. 162 (di convernsione del D.L. n. 132/2014), che disciplina la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Le modifiche introdotte concernono tanto l’art.492 bis cpc, che l’art.155 quinquies delle disposizione di attuazione del codice di procedure civile.
Relativamente all’art.492 bis:
– viene eliminata la parola “procedente“.
Si amplia il raggio di azione, lasciando, così, ampio margine ai creditori muniti di titolo esecutivo di presentare istanza indipendentemente dall’avvio o meno di una procedura esecutiva;
– viene introdotto un limite temporale, per cui il termine per la presentazione dell’istanza deve seguire il termine di cui all’art.482 cpc, salvo che non sussistano gravi pericoli nel ritardo;
– viene poi previsto che l’ufficiale giudiziario proceda a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,anche acquisendone copia dal fascicolo informatico
– ed infine, nel caso in cui il creditore venga autorizzato alla ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare dovrà consegnare o trasmettere all’ufficiale giudiziario il precetto prima che si proceda al pignoramento.
L’attenzione va poi focalizzata sulle modifiche dell’art.155 quinquies disp att cpc., ove è stato precisato:
– che il creditore, in proprio, può accedere telematicamente alle banche dati della pubblica amministrazione “anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalita’ delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati“
– Le banche dati cui il creditore in proprio può accedere sono quelle indicate nell’art.492 bis e precisamente:
? anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari;
? pubblico registro automobilistico;
? enti previdenziali;
? rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti;
– tale modifica perde efficacia se il decreto dirigenziale non e’ adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con tali correzioni si conclude la querelle che vedeva da un lato i Tribunali autorizzare i creditori, in virtù dell’art.155 quinquies ad accedere alle banche dati della pubblica amministrazione, e dall’altro gli Ufficiali e i gestori delle banche dati i quali si rifiutavano di fornire i detti dati fornendo una erronea interpretazione del dettato normativo.
Si riporta di seguito il testo del D.L. 83/2015, inerenti le modifiche di cui agli artt.492 bis cpc e 155 quinquies disp att cpc, in vigore, dal
“Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile
ff) all’articolo 492-bis:
1) al primo comma:
a) la parola “procedente” e’ soppressa;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “L’istanza non puo’ essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi e’ pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto”.
2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
“L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto e’ consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima
che si proceda al pignoramento.”.
2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e’ autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l’anno 2015 e, in relazione agli interventi di manutenzione e di funzionamento, e di euro 200.000,00 annui a decorrere dall’anno 2016.
Art. 14
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni
1. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 155-quinquies:
1) la parola “procedente” e’ soppressa;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalita’ delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui al periodo precedente e’ adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non e’ adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.
Testo del provvedimento
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