Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il creditore procedente può essere autorizzato ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute non solo quando sussiste quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario non sono funzionanti ma anche quando vi è la mancanza delle condizioni che consentono l’accesso diretto alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario o della convenzione di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Paola con l’ordinanza del 22.02.2018.
Accadeva che una Banca creditrice presentava istanza per l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati di cui agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c., per l’individuazione di cose e crediti appartenenti al debitore, da sottoporre ad esecuzione.
Tale istanza veniva avanzata perché venisse concessa alla Banca creditrice la detta autorizzazione in ragione della attuale inoperatività delle strutture tecnologiche e delle modalità operative di cui al citato art. 155 quater disp. att. c.p.c. necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati.
Il Giudice, valutati sussistere tutti presupposti codicistici, ha ritenuto che rientrino nella interpretazione letterale dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. tutti i casi di non funzionamento delle strutture, derivante quindi non solo da motivi tecnici ma anche dalla mancanza delle condizioni che consentono l’accesso diretto alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario o della convenzione di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c.
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il Tribunale ha autorizzato la Banca creditrice ad ottenere le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dalla debitrice con istituti di credito e datori di lavori o committenti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE A BANCHE DATI
LA MANCANZA DEI DECRETI ATTUATIVI NON IMPEDISCE LA OPERATIVITÀ
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta | 06.11.2017 |
RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA
NEL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE IN USO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI
Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO
ANCHE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ATTE A CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015
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