Il dato anagrafico della residenza non rileva, di per sé, al fine di valutare l’effettiva applicabilità dell’art. 54ter d. l. 18/2020.
L’art. 54ter deve, quanto alla individuazione dei beni cui la norma è applicabile, essere letto alla luce dell’art. 10, comma 3-bis del T.U. delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917), sì che per abitazione principale deve intendersi “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”; – che, di conseguenza ed in coerenza con la ratio della norma, l’art. 54ter deve intendersi applicabile ai soli immobili caratterizzati da una “stabile, effettiva e durevole, destinazione dell’immobile ad abitazione del debitore, ovvero a dimora abituale dello stesso, secondo la definizione di “residenza” prevista nell’art. 43, comma secondo c.c.”
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Pres. Balletti – Rel. Fiengo, con l’ordinanza del 13 luglio 2021.
LA NORMA
Art. 54 ter d.l. n. 18/2020
Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del C.P.C. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore
IL CASO
E’ accaduto che un debitore esecutato chiedeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso su un proprio immobile con conseguente applicazione dell’art. 54 ter d.l. n. 18/2020.
Il Giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta sul presupposto che il debitore non abitava l’immobile, locato tra l’altro, al figlio per l’esercizio di attività di bed and breakfast.
Avverso tale decisione, il debitore presentava opposizione agli atti esecutivi, ribadendo di essere residente presso l’immobile benchè alcuni locali dello stesso fossero adibiti ad uso bed and breakfast.
Avverso il rigetto dell’opposizione il debitore ha presentato reclamo.
Il Collegio, richiamando la precedente decisione del Giudice dell’esecuzione, ha rilevato la mancanza di tutti gli elementi dai quali poter dedurre l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale da parte del debitore:
– l’immobile era adibito a bed and breakfast;
– in occasione di più accessi l’esecutato non è stato ritrovato in loco;
– il mero dato della residenza anagrafica non rileva di per sé ai fini dell’applicabilità dell’art. 54 ter;
– la stipula del contratto di locazione porta ad escludere che il debitore utilizzasse l’immobile come abitazione principale.
Alla luce di ciò il Tribunale ha rigettato il reclamo e condannato il reclamante al pagamento delle spese di lite.
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