Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è il rimedio esperibile, ai sensi del terzo comma della norma, contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione ad essa relativa, e non anche nel caso in cui vi sia un’ordinanza che, a scioglimento della riserva sul punto, dichiari invece la prosecuzione del giudizio quando la pronuncia sul punto derivi dal rilievo d’ufficio di un profilo eventuale di estinguibilità del processo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Pres. Viteritti – Est. Familiari, con la sentenza n. 182 del’1 febbraio 2023.
Secondo la motivazione fornita dal Collegio, il rimedio del reclamo non è risultato ammissibile nel caso di specie in quanto la pronuncia sulla estinguibilità del giudizio era scaturita dal rilievo d’ufficio del giudice il quale, a causa del mancato versamento delle somme poste a carico del creditore procedente entro i termini previsti dall’ordinanza di vendita, si era interrogato sulla prosecuzione/estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c..
Pertanto, una volta sciolta la riserva e dichiarata la prosecuzione del giudizio, non essendosi concretizzata l’altra ipotesi prevista dall’art. 630 c.p.c., ossia l’eccezione di parte relativa alla estinzione, il reclamo non poteva ritenersi ammissibile.
CONTESTO NORMATIVO
ART. 630 C.P.C.: Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156].
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa(1). L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza.
Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [737; disp. att. 130] (2)(3).
ART. 631 BIS C.P.C.: Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC
Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Santese | 14.03.2023 | n.1835
OCCORRE L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC CONTRO IL PRIMO ATTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Izzo | 10.11.2022 | n.7134
MANCATO PAGAMENTO PVP: VA ESTINTA LA PROCEDURA IMMOBILIARE
L’OMESSA PUBBLICITÀ COMPORTA L’IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE LO SCOPO DEL PROCESSO ESECUTIVO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fernando Scolaro | 13.01.2023 | n.560
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