In caso di mancato pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, può essere dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva ex art. 631 bis c.p.c. in presenza delle seguenti condizioni: 1. l’individuazione da parte del G.E. del termine per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP e per il previo pagamento del contributo; 2. l’inutile decorso di detto termine; 3. l’omissione ascrivibile alla colpevole inerzia o inadempimento del creditore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cuneo, Pres. Tetamo – Rel. Fiorello, con la sentenza del 19 agosto 2022.
CONTESTO NORMATIVO
1.ART. 631 BIS C.P.C.: “se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.
2.ART 18 BIS D.P.R 30.5.2002 N. 115: “per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente”.
3.ART 161 QUATER C.P.C: “la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire”.
IL CASO
Gli attori proponevano reclamo avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione dichiarava l’estinzione della procedura ai sensi dell’art 631 bis c.p.c. preso atto della relazione del delegato alla vendita che riferiva non essere stato pagato il contributo pari ad euro 100,00.
I reclamanti rilevavano che, sebbene indiscutibilmente il contributo non era stato pagato nel termine assegnato dall’ordinanza di delega, non era configurabile la colpevole inerzia dei creditori, in quanto il termine in concreto loro assegnato dal delegato era incongruo, poiché la diffida di pagamento era stata rivolta al creditore procedente 48 h prima della scadenza di detto termine, mentre il creditore intervenuto ne era stato notiziato – sempre 48 h prima della scadenza- solo “per conoscenza”, non ricevendo dunque alcuna diffida di pagamento.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo osservando che nel caso di specie sussistevano le tre condizioni che la Corte di Corte di Cassazione (sez. III 14.3.2022 n° 8113) ha individuato per la estinzione della procedura ex art 631 bis c.p.c. e precisamente:
1.-l’individuazione da parte del G.E. del termine per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP e per il previo pagamento del contributo di euro 100,00;
2.-l’inutile decorso del termine;
3.-l’omissione ascrivibile alla colpevole inerzia o inadempimento del creditore.
Il Tribunale ha rilevato che i creditori avevano ricevuto notizia dal delegato della fissazione della data della vendita con P.E.C. con contestuale richiesta al creditore procedente del pagamento di euro 100,00 per il contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche entro e non oltre il termine di giorni 60 prima dell’udienza di vendita e con comunicazione della stessa richiesta all’intervenuto.
I creditori, quindi, avevano avuto conoscenza della data della vendita nonché ricevuto richiesta del pagamento, che era rimasta inevasa.
Il Tribunale ha affermato che la censura del termine di 48 h come incongruo era infondata, trattandosi di un incombente – il pagamento- richiedente pochi minuti; ha inoltre rilevato che l’articolazione dei termini in un primo termine per il procedente e in successivi termini per l’intervenuto o gli intervenuti, non solo non è prevista dalla legge, ma appare un aggravio dei compiti del delegato, specialmente nel caso di più intervenuti, a discapito della celerità della procedura.
Per tali motivi, i reclami sono stati respinti.
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