Provvedimento segnalato dall’Avv. Pietro Troianiello del Foro di Santa Maria Capua Vetere
Il dies a quo per il decorso degli otto giorni di cui all’art. 669 sexies c.p.c., 2° comma, per la notifica del decreto reso in assenza di contraddittorio in favore del ricorrente, non può coincidere con l’eventuale decreto di correzione materiale. In tal caso, infatti, si finirebbe con il riconoscere ad un errore del decreto di fissazione efficienza sanante della decadenza degli effetti del decreto inaudita altera parte originariamente concesso. La decadenza, tuttavia, si potrebbe evitare chiedendo una rimessione in termini.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Pres. Raffone – Rel. Fucito, con l’ordinanza del 05.12.2019, la quale ha applicato, in materia di giudizi sottoposti al codice di proprietà industriale, la disposizione normativa dell’art. 669 sexies cpc.
Due società (le reclamate del procedimento in esame) avevano ottenuto, ex artt. 700, 129 e 131 c.p.i., decreto di sequestro inaudita altera parte di beni dal valore di milioni di euro; decreto che poi era stato confermato all’udienza cautelare svoltasi in assenza delle convenute che non si erano costituite, perché non avevano ricevuto le notifiche, nei termini dell’art. 669 sexies cpc. Pertanto le società reclamanti hanno proposto reclamo che è stato accolto dal Tribunale di Napoli.
Nel caso di specie, il decreto inaudita altera parte è stato emesso l’11 febbraio 2019; il giorno successivo la reclamata ha chiesto la correzione materiale del decreto, con riferimento alla parte in cui recava gli elementi idonei, per relationem, ad individuare i beni attinti dal provvedimento, senza chiedere la rimessione in termini. Il Giudice ha emendato il decreto il 14 febbraio, senza modificato la parte relativa alla vocatio in jus. Il decreto è stato notificato, la prima volta, il 21 febbraio, quindi oltre gli otto giorni prescritti come termine perentorio dall’art. 669 sexies c.p.c..
Il Collegio ha ritenuto priva di pregio la difesa delle reclamate sul punto in cui vorrebbero far decorrere il termine di otto giorni dal conseguimento della correzione dell’errore materiale, proprio perché tale richiesta non è stata accompagnata da un’istanza di rimessione in termini. Il secondo decreto non incide sul primo decreto, costituendo pertanto un’emenda del decreto originario e non certo un novum.
I Giudici hanno spiegato che “ove si ammettesse che il dies a quo per il decorso degli otto giorni di cui all’art. 669 sexies venisse a coincidere con il decreto di correzione materiale, si finirebbe con il riconoscere ad un errore del decreto di fissazione efficienza sanante della decadenza degli effetti del decreto inaudita altera parte originariamente concesso, decadenza che, bene, la parte avrebbe potuto evitare chiedendo di essere rimesso in termini. In altre parole, la parte trarrebbe dallo stesso vizio del decreto originario, determinativo dell’inefficacia del medesimo per omessa notifica nel termine perentorio, la causa per il riacquisto dell’efficacia del provvedimento, con compromissione evidentemente inammissibile dei diritti del controinteressato ed una sanatoria dell’inosservanza del termine perentorio costituita non dalla rimessione in termine come prescritto dalla legge, ma da un evento terzo, l’errore materiale recato dal decreto di fissazione, con un evidente logico-giuridico ed una violazione degli artt. 669 sexies e 153, 2° comma c.p.c.”.
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