ISSN 2385-1376
Segnalato dal dott. Giovan Battista Casalini – Parma
È inammissibile la consulenza tecnica preventiva finalizzata all’accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che presuppongono assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche necessarie alla formulazione del quesito, atteso che le stesse risulterebbero indebitamente anticipatorie di un giudizio di merito.
Il ricorso ex art.696 bis cpc è soggetto al medesimo principio di onere della prova ricorrente in un giudizio ordinario di merito.
Così si è espresso il Tribunale di Parma, in persona del Giudice dott. Roberto Piscopo, con ordinanza del 29.08.2014, con cui ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis cpc, dichiarandone l’inammissibilità.
Nel caso di specie parte ricorrente agiva in giudizio lamentando l’invalidità delle singole stipulazioni negoziali sottostanti le annotazioni in conto corrente.
Ebbene il Tribunale ha precisato come tale richiesta di accertamento postula una preliminare valutazione, rimessa al giudice, circa l’avvenuta applicazione di tassi debitori ultralegali ovvero una verifica del rispetto del tasso soglia, o conteggio anatocistico degli interessi e operatività della delibera CICR 9.2.2000, il tutto alla luce di documenti (quali contratto ed estratti conto) in relazione alla cui esistenza e produzione in causa rilevano i principi di onere della prova ricorrenti in un giudizio ordinario.
Per tali motivi il Giudice ha concluso per l’inammissibilità del ricorso atteso che tali accertamenti risulterebbero anticipatori di un giudizio di merito (ammettendo o meno un dato accertamento e sulla base di specifici criteri di computo), salvo ipotizzare un quesito a tal punto diversificato da comprendere svariate ipotesi interpretative, anche antitetiche, il che non sarebbe proficuo neppure a fini conciliativi.
Sull’inammissibilità del ricorso alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc, si richiamano le altre pronunce già oggetto di pubblicazione, tra cui:
LA CTP EX ART.696 BIS CPC NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA DOCUMENTALE DELLA PARTE
Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 28-10-2015
TALE STRUMENTO PROCESSUALE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER DARE CONSISTENZA NUMERICA A SEMPLICI E GENERICHE ALLEGAZIONI, SUSCETTIBILI DI ESAME IN SEDE DI GIUDIZIO DI MERITO
Ordinanza Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella 21-07-2014
LA CONSULENZA NON PUÒ VERTERE SULL’APPLICAZIONE DI PRECISE PATTUIZIONI RITENUTE NULLE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, IN QUANTO SI TRATTA DI PRETESE CREDITORIE RESTITUTORIE E NON RISARCITORIE
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 19-12-2014 |
IL GIUDICE HA IL DOVERE DI OPERARE UNA VALUTAZIONE PROGNOSTICA CIRCA LA FONDATEZZA DELLA LITE
Ordinanza Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi 03-06-2013
NON AMMISSIBILE QUANDO È VEROSIMILE CHE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE LA CONSULENZA NON SIA DISPOSTA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 17-06-2015
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 104/2014