A norma dell’art. 571 del codice di procedura civile, chiunque, anche il creditore o il terzo assoggettato all’esecuzione ai sensi dell’art. 602 codice di procedura civile può presentare un’offerta di acquisto.
Il divieto opera esclusivamente per il debitore.
Tra i soggetti esclusi dalla partecipazione il codice non annovera né il coniuge del debitore esecutato, né i figli dello stesso.
Quanto alla modalità dell’offerta, il codice di procedura civile prescrive che la presentazione debba avvenire – di regola – personalmente da parte degli interessati.
La possibilità di avvalersi di mandatario munito di procura speciale è ammessa dall’art. 579 comma 2 del codice di procedura civile solo in caso della ipotesi, ormai residuale, di vendita con incanto.
Avvalendosi dell’assistenza di un avvocato è però possibile presentare un’offerta “per persona da nominare”. In tal caso, il legale formula l’offerta ed, ai sensi dell’art. 583 del codice di procedura civile, se rimane aggiudicatario deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dalla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.
L’offerta deve contenere l’indicazione non solo del prezzo, ma anche dei tempi e delle modalità di pagamento e può essere presentata in busta chiusa, per garantire la segretezza alle offerte, al fine di evitare l’identificazione degli offerenti in un momento anteriore allo svolgimento della vendita.
Le modalità di presentazione appena descritte vanno adeguate, da un lato, alla circostanza che le attività di vendita sono di norma svolte da un professionista delegato e, dall’altro, al nuovo sistema della vendita telematica – ove già utilizzato.
Il legislatore del 2005, intervenuto a riformare organicamente il sistema delle procedure esecutive immobiliari, ha stabilito che l’offerta di vendita senza incanto è di regola irrevocabile.
Il regime della irrevocabilità delle offerte è ispirato alla finalità di garantire la partecipazione alla vendita dei soli soggetti effettivamente interessati ed evitare al contempo possibili speculazioni tra gli offerenti, atteso che il vecchio testo dell’art. 571 definiva l’offerta di vendita senza incanto irrevocabile per non meno di venti giorni dalla sua proposizione, salvo un termine più lungo fissato dallo stesso offerente.
Ed invero, il terzo comma dell’art. 571 – nella sua attuale formulazione – stabilisce che l’offerta è irrevocabile, salvo che il giudice ordini l’incanto o siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione senza che la stessa sia stata accolta.
L’irrevocabilità dell’offerta comporta, tra l’altro, che di essa si debba tener conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell’offerente.
Il criterio dell’irrevocabilità dell’offerta subisce delle eccezioni nelle due ipotesi sopra richiamate e descritte dal terzo comma dell’art. 571 del codice di rito.
Di queste, la possibilità che il giudice ordini l’incanto è comunque da ritenersi desueta, a seguito della riforma delle procedure esecutive immobiliari del 2014, dacché oggi il giudice può dar corso all’incanto solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore di stima del bene.
All’offerente è, pertanto, riconosciuta la facoltà di revoca dell’offerta, allorché decorsi centoventi giorni dalla presentazione non sia comunicata alcuna decisione circa il suo accoglimento.
Nella prassi, vista la lungaggine delle procedure esecutive e le difficoltà di procedere alla vendita degli immobili in sede esecutiva, si verifica assai di rado che un’offerta correttamente espletata non venga poi “convalidata” dal giudice.
FOCUS
In seguito alla presentazione dell’offerta ed al versamento della cauzione lo svolgimento delle attività deve procedere speditamente con la conseguente aggiudicazione, pertanto ogni eventuale rinvio della vendita può essere disposto esclusivamente con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione, ai sensi degli artt. 571 e 580 del codice di rito ed in ossequio al disposto di cui all’art. 161 bis delle disposizioni di attuazione.
Tale norma attribuisce un ruolo determinante agli offerenti e sottrae ai creditori la decisione in ordine all’espletamento della vendita, i quali dopo la proposizione dell’istanza di vendita non hanno necessità di dare ulteriore impulso alla procedura.
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