ISSN 2385-1376
Testo massima
Se la controversia implica la risoluzione di questioni interpretative bisognevoli di approfondimento il Giudice deve disporre il mutamento del rito speciale ex art. 702 bis c.p.c e seguenti in rito ordinario.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art. 702-bis.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti)
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter.
(Procedimento)
Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
IL COMMENTO
Quando le questioni agitate in causa presentano un carattere di relativa complessità, che osta alla loro trattazione con rito sommario, è necessario un approfondimento in sede di giudizio ordinario.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Luigia Stravino, che, con l’ordinanza del 04/04/2014, ha disposto il mutamento da rito speciale sommario ex artt. 702 bis e seg. c.p.c in rito ordinario, per una causa avente ad oggetto l’interpretazione di due contratti di finanziamento.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato che, per la valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del rito sommario, sono da stimare: – l’oggetto “originario” del processo ed i fatti costitutivi della domanda; – le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti dei terzi; – l’impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto, da cui desumere le questioni controverse tra le parti.
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che le questioni giuridiche oggetto della controversia fossero denotate da una complessità tale da richiedere approfondimenti in sede di rito ordinario.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito fissando l’udienza per la trattazione della causa.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 247/2014