Con l’art. 4 del decreto legge n.59/2016, convertito nella legge 102/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016, sono state introdotte diverse modifiche in materia di espropriazione forzata, tra cui la possibilità nell’espropriazione immobiliare dell’assegnazione a favore di un terzo.
Già prima della citata riforma, ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, poteva presentare istanza di assegnazione.
L’istanza deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente e al prezzo base d’asta per la quale è presentata. Se nella procedura non vi è alcun creditore privilegiato e non sono intervenuti altri creditori, il procedente può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Con la modifica in esame, il legislatore ha previsto la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare: nei cinque giorni successivi alla pronuncia in udienza od alla comunicazione dell’ordinanza che dispone l’assegnazione, il creditore assegnatario deve dichiarare in cancelleria ovvero presso lo studio del professionista delegato alle operazioni di vendita il nome del terzo al quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione di quest’ultimo di volerne profittare.
In mancanza, il trasferimento è fatto a nome del creditore, in capo al quale si consolida l’acquisto.
Gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione “sono esclusivamente a carico del creditore”, che è tenuto al pagamento dell’eventuale conguaglio, al cui riparto, peraltro, concorre in sede distributiva
FOCUS
La possibilità di nominare un terzo assegnatario si applica alle istanze di assegnazione presentate successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 4, comma 6).
Avv. Giorgia Viola
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