Se la falsità è ascrivibile a un soggetto che per tutto il periodo in cui sono stati emessi gli assegni aveva facoltà di negoziarli, è irrilevante (nel rapporto con la banca) la circostanza che egli abbia apposto la propria firma o contraffatto quella del Presidente o di altro soggetto abilitato alla negoziazione. In entrambe i casi la disposizione a debito è destinata ad avere effetti nei confronti della cooperativa, sì da vincolare la banca all’esecuzione.
Eventuali disposizioni interne regolanti la distribuzione dei titoli tra i vari soggetti della cooperativa per la banca abilitati a negoziarli non sarebbero opponibili all’istituto di credito, contrattualmente non tenuto al compimento di controlli al riguardo.
Sicché, per quanto le firme non appaiano leggibili, sia per la conformazione dei caratteri grafici (non conformi a lettere dell’alfabeto latino), sia per esser gli stessi in gran parte occultati dal timbro sociale, resta il fatto che l’autore della falsità nel periodo della negoziazione degli assegni aveva il potere di negoziarli. Per cui, pur essendo la firma falsa oppure inesistente, il movimento bancario resterebbe legittimo e il relativo importo non ripetibile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di L’Aquila, Giudice Roberto Ferrari, con la sentenza n. 246 del 23.03.2018.
La vicenda de qua ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio una Banca per ottenere il rimborso integrale delle somme addebitatele in virtù del pagamento degli assegni con firma di traenza falsa nonché la condanna dell’istituto di credito al risarcimento del danno patito.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
Il Giudice, nel dirimere la controversia, ha rappresentato che se la falsità è ascrivibile ad un soggetto, che per tutto il periodo in cui sono stati emessi gli assegni aveva facoltà di negoziarli è irrilevante la circostanza che egli abbia apposto la propria firma o contraffatto quella del Presidente o di altro soggetto abilitato alla negoziazione. In entrambi i casi la disposizione risulta efficace e vincola la banca all’esecuzione.
Ciò in quanto l’istituto di credito, contrattualmente non è tenuto al compimento di controlli relativi ad eventuali disposizioni interne alla società e regolanti la distribuzione dei titoli tra i vari soggetti autorizzati a negoziarli
L’organo giudicante, con riferimento al caso di specie, ha sottolineato che, pur apparendo le firme illeggibili, sia per la conformazione dei caratteri grafici (non conformi a lettere dell’alfabeto latino), sia per essere occultate dal timbro sociale, il movimento bancario risulta legittimo e il relativo importo non ripetibile in quanto l’autore della falsità era un soggetto autorizzato alla negoziazione.
Il Tribunale ha, altresì, specificato che, a prescindere dalle modalità, l’ordine di esecuzione del pagamento è provenuto, nel caso in esame, dalla cooperativa, con la conseguenza che questa non può lamentare un inadempimento derivante dall’esecuzione dell’ordine.
Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice adito ha respinto la domanda di ripetizione delle somme con contestuale condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LA BANCA NEGOZIATRICE CHE PAGA ALLA PERSONA SBAGLIATA PUÒ PROVARE DI NON AVER COLPA
NON SI CONFIGURA COME UN’IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Canzio – Rel. Cristiano | 21.05.2018 | n.12477
ASSEGNO: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ BANCA SE ICTU OCULI NON SI EVINCE ALCUNA ALTERAZIONE MORFOLOGICA/STRUTTURALE
E’ ESCLUSO L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE MECCANICHE QUALIFICATE
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Avv. Paola Caruso | 23.10.2017 | n.29982
ASSEGNO BANCARIO: NON È RESPONSABILE LA BANCA CHE PAGA AL BENEFICIARIO APPARENTE, IDONEAMENTE IDENTIFICATO
L’ART. 43 L. ASS. NON ESIGE NÉ OBBLIGHI INVESTIGATIVI NÉ ACCERTAMENTI TECNICI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAL PORTATORE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Guidotti – Rel. Caruso | 10.02.2017 | n.362
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