Provvedimento segnalato e massimato dall’Avv. Maria Maddalena Giungato del Foro di Roma
In sede di accertamento della responsabilità della banca negoziatrice, per l’incasso di assegni di traenza da soggetti a ciò non legittimati, vi è concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nel comportamento imprudente della compagnia assicurativa che, pur conoscendo il rischio che siano commessi illeciti con gli assegni di traenza, in quanto fenomeno non nuovo e ben noto agli operatori del settore, continui a far inviare via posta ordinaria gli assegni, invece di prediligere altre forme di pagamento o consegna dell’assegno.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, con la sentenza n. 3697 del 24 febbraio 2020, resa in tema in negoziazione di assegni bancari (art. 43 L.A.) e, in particolare, di responsabilità concorsuale della compagnia assicurativa ex art. 1227 c.c. nel caso di invio per posta ordinaria di assegni di traenza.
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