Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
Qualora un assegno bancario venga versato dal prenditore presso la propria banca, e questa, accreditato l’importo al versante, non sia poi in grado di ripeterlo dalla banca trattaria per smarrimento del titolo, l’emittente dell’assegno medesimo, che veda estinguere il suo debito verso il prenditore non per fatti inerenti al relativo rapporto sottostante, e senza subire alcuna decurtazione del proprio conto corrente, ma esclusivamente per effetto del soddisfacimento del prenditore stesso a seguito dell’accredito operato in suo favore, ottiene un’indebita locupletazione e resta conseguentemente assoggettato all’azione di arricchimento della banca del prenditore, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 2041 cod. civ.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I, Pres. Tirelli – Rel. Scalia, con l’ordinanza 12048 del 08.05.2019.
Con la decisione in oggetto, la Suprema Corte interviene a proposito della responsabilità tra banca negoziatrice e banca trattaria, in caso di smarrimento dell’assegno bancario successivamente alla sua negoziazione, alla luce degli obblighi di collaborazione, informazione e garanzia cui sono vincolati gli Istituti di credito, in ragione delle clausole dell’Accordo Abi “Per il servizio di incasso dei titoli bancari e postali”.
Il giudice di appello ha ritenuto l’infondatezza dell’azione di danno proposta dalla banca negoziatrice, che ha imputato alla banca trattaria l’inadempimento agli obblighi di collaborazione, informazione e garanzia, avendo rifiutato sia le richieste di pagamento a lei rivolte in forza di decreto di ammortamento esecutivo che la comunicazione dei dati identificativi del traente, con impossibilità della prima di recuperare dalla trattaria l’importo dell’assegno e di esercitare azione di regresso e di ingiustificato arricchimento contro il beneficiario, ex artt. 45 e 59 legge assegni.
E ciò in quanto – qualificata l’azione promossa dall’Istituto negoziatore avverso la banca trattaria come contrattuale per violazione delle clausole degli Accordi ABI, a cui gli istituti in causa avevano aderito, per avere la seconda ricusato il rimborso del titolo ammortizzato ed omesso l’indicazione dei dati del traente – aveva ritenuto che l’inadempimento della trattaria, in violazione di detti accordi, sarebbe stato causalmente ininfluente sul pregiudizio risentito dalla prima.
Quest’ultima avrebbe infatti patito il depauperamento conseguente al risarcimento corrisposto al proprio cliente, girante del titolo, di una somma non recuperata dalla trattaria di cui si era arricchito il traente, che non se l’era vista addebitata, per avere colposamente fatto scadere i termini per l’azione di indebito arricchimento di cui all’art. 59 l. ass., evidenza che avrebbe precluso ogni rivalsa contro il traente, in modo definitivo ed irreparabile.
Pertanto, la banca ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando l’errore manifesto in relazione alla diminuzione patrimoniale dalla stessa subita che sarebbe derivata dall’impossibilità di perseguire il traente ex art. 2041 c. c., arricchitosi ai suoi danni in seguito all’inadempimento della banca trattaria per violazione dei più volte richiamati obblighi Abi.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso avanzato dalla banca negoziatrice. Infatti, secondo gli Ermellini, trova applicazione il principio per il quale la banca negoziatrice che, smarrito l’assegno bancario versato dal prenditore, non sia riuscita a ripeterne l’importo per l’inadempimento della trattaria, nella riconosciuta azionabilità del rimedio dell’arricchimento ingiustificato nei confronti del primo, resta legittimata ad agire in via contrattuale avverso la trattaria. Resta invero fondatamente contestato dall’istituto negoziatore al trattario di avere con la propria condotta concorso a determinare il danno consistente nella perdita di chances dall’esercizio dell’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. avverso l’emittente l’assegno che si sia ingiustificatamente arricchito in esito al pagamento da parte della negoziatrice del titolo in favore del prenditore.
Alla banca negoziatrice, girataria all’incasso quale titolare di mandato, non è invero applicabile l’azione tipica di cui all’art. 59 della legge n. 1736 del 1933, norma di carattere eccezionale che considera la proponibilità, in concreto, dell’azione di arricchimento ingiustificato con decorso dalla perdita dell’azione cambiaria e che resta invece applicabile nei confronti del portatore del titolo il quale abbia perduto l’azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale; per siffatta ragione, infatti, egli può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno o contro i giranti, non rivestendo la prima la posizione di portatrice del titolo.
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