ISSN 2385-1376
Testo massima
Commento a cura di Donato Giovenzana Legale d’Impresa
La Banca trattaria, cui è presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.
La valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell’operatore professionale dipendente di Banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Giancola Rel. Bisogni, con la sentenza n. 8731 del 03.05.2016.
Nella fattispecie considerata, un correntista proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catania, confermando la statuizione del Giudice di prime cure, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di un Istituto di credito, avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa della consegna a terzi non legittimati, di cinque carnets di assegni, relativi ad un certo conto corrente, e della successiva negoziazione di ventiquattro assegni recanti firma di traenza falsa.
Nel giudizio di legittimità il correntista deduceva la violazione ed errata applicazione dell’art. 1176, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione ed errata applicazione dell’art. 1227, comma l, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per il fatto che il Giudice di seconde cure aveva erroneamente ritenuto la diligenza inerente all’attività bancaria coincidente con la diligenza media ed aveva, conseguentemente, escluso la responsabilità o, quantomeno, la corresponsabilità della banca trattaria per il mancato riconoscimento della contraffazione delle firme di traenza e di girata degli assegni e per la mancata verifica in ordine alla regolarità ed autenticità del titolo.
La Banca si difendeva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Suprema Corte, escluso che la diligenza del funzionario di banca debba coincidere con la ordinaria diligenza media del buon padre di famiglia, osservava che il modello di comportamento del buon banchiere non comporta un inasprimento del concetto di media o normale diligenza, ma la commisurazione di quel canone di normalità allo svolgimento professionale dell’attività bancaria, che consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento e previdente nell’esercizio di tale professione.
In altri termini, gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso.
Ad avviso degli ermellini, la Banca trattaria, cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. 15066/2005).
Sulla base delle argomentazioni suesposte, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO: ESULANO DA COMPITI BANCA I CONTROLLI SU SOSTITUZIONE PERSONA
LA RESPONSABILITÀ HA NATURA CONTRATTUALE
Sentenza Tribunale di Roma, dott. Gianluca Sciarrotta 22-04-2015 n.864
ASSEGNO BANCARIO – FIRMA APOCRIFA: LA BANCA NON È RESPONSABILE SE LA FALSITÀ NON EMERGE ICTU OCULI
LA BANCA NON È TENUTA A PREDISPORRE PARTICOLARI ATTREZZATURE IDONEE AD EVIDENZIARE IL FALSO O L’ALTERAZIONE MEDIANTE STRUMENTI MECCANICI O CHIMICI
Sentenza Tribunale di Napoli, dott. Fabio Perrella 28-05-2014
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: I CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NEGOZIATRICE IN CASO DI PAGAMENTO INCOLPEVOLE
ESCLUSA LA SPECIALE RESPONSABILITÀ NEI RAPPORTI TRA NEGOZIATRICE E TRATTARIA
Sentenza Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte Rel. Acierno 05-04-2016 n.6560
Testo del provvedimento
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