Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
La tolleranza degli sconfinamenti da parte della banca non integra una manifestazione di volontà idonea a superare le clausole pattuite dalle parti perché l’aspettativa originata dal fatto che l’istituto di credito paghi assegni anche quando l’esposizione creditoria superi il limite del fido concesso non è di diritto, ma di fatto, priva di giuridica rilevanza. Pertanto il mancato pagamento di assegni emessi da un correntista su un conto che presenta uno scoperto superiore a quello consentito ed il conseguente protesto di tali titoli non costituisce lesione di un interesse riconosciuto e garantito dall’ordinamento giuridico.
Questo il principio ripreso dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Iacone – Rel. Lamonica, che con l’ordinanza del 9 settembre 2020 ha rigettato un reclamo proposto da una società avverso l’ordinanza resa in primo grado cautelare. Una società, con un ricorso ex art. 700 cpc, aveva chiesto disporsi la cancellazione del proprio nominativo dal registro informativo dei protesti, deducendo l’illegittimità di tale atto, in quanto l’importo dell’assegno portato all’incasso e protestato per difetto di provvista in realtà era ampiamente rientrante nell’ambito dell’affidamento bancario accordato e ha rilevato la mancanza di qualsivoglia comunicazione preventiva all’iscrizione da parte dell’istituto bancario. Il giudice monocratico aveva ritenuto che in capo alla banca non sussistesse alcun obbligo di avvisare il traente della mancanza sul conto corrente a questi intestato della provvista necessaria per il pagamento integrale dell’importo del titolo.
La società, avverso questa pronuncia, ha proposto reclamo, chiedendone la revoca, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che nel lasso temporale intervenuto tra emissione/presentazione del titolo e la levata di protesto la società non avesse ripristinato la provvista sufficiente al pagamento del titolo.
Il Collegio, in accoglimento delle tesi difensive della banca, ha ritenuto insussistente il fumus boni juris, in quanto dagli atti di causa è dato evincere che sul conto corrente intestato alla società non vi era disponibilità di provvista sufficiente al pagamento dell’assegno oggetto di protesto in tutto l’intervallo temporale intercorrente dalla data di emissione del titolo alla data avvio al protesto dello stesso.
Il Tribunale ha altresì accolto la tesi dell’irrilevanza della mera “tolleranza” di pregressi sconfinamenti, sulla base di principi consolidati in giurisprudenza (Cass. Civ. 2477/2004 e Cass. Civ. 2711/2007), secondo cui l’affidamento della società ad emettere assegni sino allo scoperto solo di fatto consentito rappresenta aspettativa di fatto non meritevole di tutela giuridica ed atteso che costituisce onere del correntista assicurarsi che sul conto vi siano fondi disponibili in misura sufficiente per assicurare il buon fine dell’assegno.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROTESTO ASSEGNI: la banca non ha l’obbligo di avvisare il traente della mancanza di provvista
Il cliente ha contezza della reale consistenza del conto corrente
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 07.07.2020
PROTESTO ASSEGNI: la banca non deve avvertire il cliente
Il correntista non ha diritto ad alcun preventivo avviso prima del protesto
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 12.02.2013 | n.3286
SEGNALAZIONE CAI: irrilevante il caso fortuito o la forza maggiore
L’impossibilità anche in ipotesi “oggettiva” del pagamento tempestivo non vale a qualificare come illecita l’iscrizione
Ordinanza | Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi | 25.01.2018
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