La Banca non può essere ritenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato a fronte della mera alterazione del titolo, poiché il banchiere non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali e chimiche per rilevare la falsificazione, né a possedere l’esperienza e la competenza di un esperto grafologo.
La mera ammissione di “leggerezza” compiuta dal funzionario, nel rilascio di un carnet di assegni ad un cliente, in quanto proveniente da un soggetto diverso dalla Banca convenuta, non risulta sufficiente a giustificare l’affermazione della responsabilità dell’Istituto di credito.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. terza, Pres. Segreto – Rel. Sestini, con la sentenza n. 11123 del 28.05.2015.
Il Tribunale di Bari, in sede di impugnazione, aveva ravvisato la negligenza della Banca nella identificazione del correntista ritenendola responsabile del rilascio del carnet di assegni e riconoscendo, conseguentemente, al prenditore di uno dei titoli il diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La Banca aveva resistito all’avversa domanda risarcitoria in primo grado, riuscendo vittoriosa nel procedimento incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Bari il quale aveva accertato, invece, mediante CTU, la correttezza delle attività propedeutiche all’apertura del conto ed aveva escluso l’esistenza di impedimenti all’immediato rilascio del carnet di assegni da parte dell’Istituto di credito.
Ad avviso dell’Istituto di credito, il fatto che la documentazione presentata apparisse vera, in quanto non manipolata, era ed è ex se sufficiente ad escludere in radice qualsiasi tipo di responsabilità extracontrattuale della Banca, dalla quale si richiede diligenza e non anche particolari cognizioni tecniche o abilità investigative, che spettano alla Pubblica Sicurezza ovvero all’interessato che deve saper gestire i propri interessi.
Del resto è nota la giurisprudenza dei Giudici della nomofilachia secondo i quali “la Banca non può essere ritenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato a fronte della mera alterazione del titolo, poiché il banchiere non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali e chimiche per rilevare la falsificazione, né a possedere l’esperienza e la competenza di un esperto grafologo” (cfr. ex plurimis Cass. 806/2012; 92/2012; 655/2014).
Il Consulente del Giudice, peraltro, aveva accertato che “tutte le attività propedeutiche all’apertura dei rapporti bancari con i soggetti presentatisi presso gli sportelli della Banca, risultano corrette, pertanto si può affermare che esiste la buona fede e dovuta diligenza da parte dell’istituto di credito nell’apertura dei rapporti bancari di conto corrente e nel rilascio carta pagobancomat”.
Il Tribunale di Bari aveva ritenuto, invece, responsabile la Banca per fatto del suo impiegato che avrebbe omesso “un’attenta verifica sia dell’identità che delle condizioni economiche del nuovo cliente”.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, rilevato che il Tribunale di Bari non aveva “precisato in cosa sia effettivamente consistita la negligenza del funzionario dell’Istituto nella verifica dell’identità del correntista, né ha motivatamente contrastato le conclusioni del CTU in punto di possibilità di rilasciare il carnet nonostante l’esiguità del deposito e in difetto di avvio dell’attività imprenditoriale, escludendo che la mera ammissione di “ leggerezza” compiuta dal funzionario, in quanto proveniente da un soggetto diverso dalla convenuta, risulti sufficiente a giustificare l’affermazione della responsabilità della banca”, accoglieva parzialmente il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Bari, in persona di altro giudice.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: SOLO SE L’ALTERAZIONE È RILEVABILE “ICTU OCULI” VI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
NON È RICHIESTO L’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE PER RILEVARE FALSIFICAZIONE TITOLO ANCHE SE “NON TRASFERIBILE”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino | 21.06.2016 | n.12806
E’ RESPONSABILE DELLA CONTRAFFAZIONE DEL TITOLO SOLO SE VISIBILE ICTU OCULI
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Bisogni 03-05-2016 n. 8731
ESCLUSA LA SPECIALE RESPONSABILITÀ NEI RAPPORTI TRA NEGOZIATRICE E TRATTARIA
Sentenza Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Acierno 05-04-2016 n. 6560
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