“In materia di assegni bancari, ove l’opponente deduca che il titolo, di cui appare traente e del quale non disconosca la sottoscrizione relativa al rapporto di emissione, è stato alterato con l’indicazione di un terzo prenditore in luogo dello stesso emittente, la deduzione è priva di rilevanza se non accompagnata dalla proposizione della querela di falso, attesa l’efficacia conseguita ai sensi dell’art. 2702 cod. civ. dall’assegno, quale scrittura privata che si ha legalmente per riconosciuta.
Detta circostanza è di per sé idonea a far ritenere che la banca abbia pagato gli assegni al soggetto intestatario e che dunque non possa essere chiamata a rispondere del pagamento.”
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1693 dell’11.10.2021.
Nel caso in esame, il cliente citava in giudizio la banca, deducendone la responsabilità per non essersi avveduta della asserita contraffazione dell’assegno nell’indicazione del beneficiario.
Sul punto, si specifica in primo luogo che – ai sensi dell’art. 43. L.a.- l’assegno bancario dotato di clausola di “non trasferibilità” può essere pagato solo al prenditore o accreditato sul suo conto corrente; il prenditore può girare l’assegno per l’incasso, ma non girarlo ulteriormente.
Pertanto, l’ipotesi in cui l’assegno sia pagato a persona diversa dal prenditore non ha carattere liberatorio e comporta responsabilità ex lege di colui che paga tale assegno non trasferibile: la disposizione in esame rappresenta, quindi, un ‘eccezione alla regola generale che prevede la liberazione del prenditore che esegua in buona fede il pagamento in favore del creditore apparente.
In altri termini, nell’ipotesi di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall’originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazioni ex lege.
Ciò premesso, perché abbia rilevanza, è necessario che la deduzione di alterazione del titolo, da parte dell’opponente, sia accompagnata da proposizione di querela di falso, considerata l’efficacia di scrittura privata che deve essere accreditata all’assegno ai sensi dell’art. 2702 c.c.
Nell’esame del caso di specie, tuttavia, emerge che sulla copia degli assegni non vi sono correzioni o alterazioni, potendosi escludere la responsabilità della banca per la negoziazione di titoli di credito contraffatti.
Per tali ragioni, il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
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