L’azione risarcitoria promossa nei confronti della banca che abbia pagato un assegno senza riscontrare difformità o anomalie della firma di traenza resta regolata dalle regole generali dell’onere della prova, le quali comportano che l’attore debba fornire la prova della falsità della firma di traenza che sia contestata dalla convenuta, fornendo elementi di comparazione e sollecitando l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, e la banca quella dell’efficacia liberatoria del pagamento del titolo, per non essere l’accertata falsità rilevabile con l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività bancaria e ciò in quanto la contestazione dell’autenticità della sottoscrizione sollevata dall’attore verso documenti che egli stesso produce in giudizio sin dalla sua costituzione non configura un vero e proprio disconoscimento ai sensi del art. 214c.p.c. e non riversa di per sé sulla controparte alcun onere probatorio.
Ne consegue che, pur potendo l’attore dedurre sin dall’atto introduttivo la non riconducibilità a sé della scrittura o della sottoscrizione, sarà suo onere provare tale circostanza essendo essa pregiudiziale rispetto all’accoglimento della propria domanda.
La responsabilità della banca convenuta presuppone che sia accertata non solo la falsità delle sottoscrizioni sugli assegni di causa ma anche la riconoscibilità di tale falsità da parte dell’istituto di credito. In difetto di tale ultima condizione, nessuna colpa può imputarsi alla banca convenuta sulla base di una presunta responsabilità oggettiva.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro con la sentenza n.4210 del 22.02.2018.
Nella fattispecie esaminata una società conveniva in giudizio la Banca quale trattaria di otto assegni pagati in favore di un ditta con la quale la società attrice affermava di non aver mai avuto debiti, deducendo l’apocrifia della firma apposta sugli stessi ed asserendo che trattavasi di titoli nulli in quanto mancanti della denominazione completa del beneficiario – essendo indicato soltanto il nome della ditta, senza il riferimento all’imprenditore titolare – , chiedendo pertanto la condanna dell’intermediario alla restituzione dell’importo facciale degli assegni oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda negando che le firme contestate fossero apocrife e sostenendo che, in ogni caso, l’onere di provarne la falsità graverebbe sull’attrice.
Il Tribunale ha in primo luogo chiarito che, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, l’azione risarcitoria promossa nei confronti della banca che abbia pagato un assegno senza riscontrare difformità o anomalie della firma di traenza resta regolata dalle regole generali dell’onere della prova le quali comportano che l’attore debba fornire la prova della falsità della firma di traenza che sia contestata dalla convenuta e ciò anche in considerazione del fatto che la contestazione dell’autenticità della sottoscrizione sollevata dall’attore verso documenti che egli stesso produce in giudizio sin dalla sua costituzione non configura un vero e proprio disconoscimento ai sensi dell’art 214 c.p.c e non riversa di per sé sulla controparte alcun onere probatorio, con la conseguenza che pur potendo l’attore dedurre sin dall’atto introduttivo la non riconducibilità a sé della scrittura o della sottoscrizione, dovrà provare tale circostanza essendo essa pregiudiziale rispetto all’accoglimento della propria domanda.
Il Tribunale ha inoltre specificato che anche l’eventuale accertamento della falsità delle sottoscrizioni contestate non sarebbe nella sufficiente a fondare una pronuncia di condanna a carico dell’istituto di credito in quanto l’eventuale responsabilità della banca trattaria presuppone che sia accertata non solo la falsità delle sottoscrizioni ma soprattutto la riconoscibilità di tale falsità da parte dell’istituto di credito, pertanto in difetto di tale ultima condizione, nessuna colpa potrebbe imputarsi allo steso il quale non potrebbe essere chiamato a rispondere sulla base di una responsabilità oggettiva.
In merito alla profilata nullità dei titoli in conseguenza dell’incompletezza nell’indicazione del nominativo del beneficiario, il Giudicante ha rilevato che tale mancanza non può essere causa invalidante gli assegni contestati con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 49, comma 7 Dlg.s 231/07, in quanto la norma prevede che sia irrogata unicamente una sanzione amministrativa, facendo espressamente salva l’efficacia del titolo e ciò in quanto si tratta di una normativa tesa ad evitare la circolazione di capitali di provenienza illecita rivolta al soggetto emittente e ai successivi prenditori, mentre alcun onere di verifica e di controllo è imposto in tal senso alla banca trattaria, che è comunque tenuta a pagare un assegno valido.
In riferimento, infine, alla asserita violazione dell’art. 43 R.D. 1736/33 per avere la Banca pagato ad un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, il Magistrato ha rilevato che mancava la prova che la banca convenuta avesse pagato gli assegni in contestazione a una persona diversa dal prenditore, con la conseguenza che, anche sotto questo ulteriore profilo alcuna responsabilità poteva sussistere.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale si è quindi pronunciato per l’integrale rigetto della domanda con condanna della società, nelle more fallita, alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell’intermediario convenuto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ASSEGNI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA: LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ È APPREZZABILE ICTU OCULI
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
ASSEGNO: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ BANCA SE ICTU OCULI NON SI EVINCE ALCUNA ALTERAZIONE MORFOLOGICA/STRUTTURALE
E’ ESCLUSO L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE MECCANICHE QUALIFICATE
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Avv. Paola Caruso | 23.10.2017 | n.29982
FIRMA APOCRIFA: ESCLUSA RESPONSABILITÀ BANCA OVE LA SOTTOSCRIZIONE FALSA SIA APPOSTA DA COINTESTATARIO RAPPORTO
IL GRADO DI DILIGENZA RICHIESTA AL PROMOTORE FINANZIARIO È DIFFERENTE DA QUELLO RICHIESTO ALL’OPERATORE DI CASSA
Sentenza | Cassazione civile, sez. Prima, Pres. Giancola – Rel. Acierno | 03.07.2017 | n.16313
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno