Sussiste l’obbligo del trattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbia emesso l’assegno, il preavviso di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 9 bis, (permettendogli così di far uso della facoltà prevista dall’articolo 8).
Tale comunicazione costituisce presupposto necessario per l’eventuale sanzione di cui all’art. 9, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. seconda, Pres. Petitti – Rel. Parziale, con la sentenza n. 24724 del 02.12.2016.
Nel caso in oggetto, il delegato di traenza di un assegno bancario impugnava la sentenza d’Appello, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, che aveva accolto il gravame della Prefettura, confermando l’ordinanza ingiunzione prefettizia con cui erano state irrogate sanzioni nei suoi confronti, in ragione dell’emissione di un assegno privo di provvista, lamentando la mancata ricezione del preavviso di revoca previsto dalla L. n. 360 del 1990, art. 9 bis.
Il Tribunale di Pordenone accoglieva l’appello della Prefettura, osservando che, correttamente, il trattario, aveva comunicato il preavviso di cui all’art. 9 bis, della legge in esame, nei confronti del traente, ma non anche del delegato al pagamento, ovvero emittente dell’assegno protestato.
Il ricorrente, in particolare, sottolineava il fatto che il trattario aveva intimato alla traente-correntista, di provvedere a fornire la provvista per l’assegno emesso dal delegato di traenza in favore di un terzo e, dinanzi alla mancata evasione della richiesta, aveva dovuto procedere con la segnalazione alla Prefettura di Pordenone, che aveva poi emesso legittimamente l’ordinanza de qua.
Parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduceva la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 100, art. 329, comma 2, art. 342 (e art. 434) del medesimo e la nullità della sentenza di appello per omessa declaratoria di inammissibilità violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, codice di rito per inosservanza del giudicato interno (art. 2909 c.c.).
Osservava il ricorrente che l’appellante Prefettura non aveva avanzato alcuna censura alla sentenza impugnata nella parte in cui dava per accertato l’intervenuto pagamento dell’assegno come risultante dalla quietanza dimessa in atti dai ricorrenti, asserendo che alla mancata proposizione dell’impugnazione contro l’accertato e dichiarato intervenuto pagamento, non poteva che conseguire l’acquiescenza alla parte della sentenza non impugnata con il conseguente passaggio in giudicato di quest’ultima.
Il delegato di traenza, inoltre, col secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 8 e 9 bis, e del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 1 e l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prescrive che il preavviso ivi previsto non venga comunicato anche all’emittente del titolo delegato dal correntista; infatti, il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui alla L. 15 dicembre 1990, n. 386, e, in particolare, dell’art. 9 bis, il quale prescrive l’obbligo, in capo al trattario, di comunicare al traente che, scaduto il termine indicato nell’art. 8, senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10 bis, e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.
In mancanza della prescritta comunicazione, il sottoscrittore del titolo, emittente un assegno senza provvista, in qualità di delegato (debitamente autorizzato) dal correntista, è impossibilitato ad esercitare la facoltà, concessa dalla L. n. 386 del 1990, art. 8, che esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative nel caso di pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
La Suprema Corte, in effetti, rilevava che, il Tribunale non aveva correttamente interpretato le disposizioni di cui alla L. 15 dicembre 1990, n. 386 ed, in particolare, dell’art. 9 bis., avendo ritenuto che l’obbligo, in capo al trattario, di comunicare al traente che, scaduto il termine indicato nell’art. 8, senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10 bis, e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni, fosse adempiuto con la sola comunicazione all’intestatario del conto e non anche al delegato alla emissione di assegni.
La Corte adita sottolineava che la L. n. 386 del 1990, riguardo al fatto illecito dell’emissione di assegno senza provvista, prevede due distinti e autonomi profili sanzionatori, entrambi condizionati alla mancata prova del pagamento del titolo neppure entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di sua presentazione.
La Cassazione, infine, ribadito che sussiste l’obbligo del trattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbia emesso l’assegno, il preavviso di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 9 bis, (permettendogli così di far uso della facoltà prevista dall’articolo 8), costituendo tale comunicazione, il presupposto necessario per l’eventuale sanzione di cui all’art. 9, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata ed accoglieva la proposta opposizione.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno